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		<title><![CDATA["Il Tuo Avvocato di Fiducia: Tiziana Chiapponi"]]></title>
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		<description><![CDATA[Scopri le ultime novità e aggiornamenti dal mondo legale con l'Avvocato Tiziana Chiapponi. Resta informato su eventi, articoli e consigli utili per affrontare le tue questioni legali!]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 18:39:00 +0200</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[IMMOBILI ABUSIVI, DIVISIONE EREDITARIA A RISCHIO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000078"><div>I𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐢𝐯𝐢, 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨 . La Cassazione, con la sentenza n. <span class="fs14lh1-5"><b>18005/2026</b></span>, ha chiarito che la regolarità urbanistico-edilizia e la conformità catastale costituiscono condizioni dell’azione di divisione immobiliare.</div><div><br></div><div>Il giudice non può pertanto disporre lo scioglimento della comunione &nbsp;quando manchino le menzioni urbanistiche richieste dalla legge o non &nbsp;risulti attestata la conformità dei dati catastali e delle planimetrie &nbsp;allo stato di fatto.<br></div><div><br></div><div><div>⚖️ <strong>Cassazione n. 18005/2026 – Cosa dice davvero?</strong></div><div>La Corte ha stabilito un principio fondamentale: <strong class="fs14lh1-5">Non si può procedere alla divisione di un immobile se non è regolare dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e se i dati catastali non corrispondono allo stato reale.</strong></div><div><strong class="fs14lh1-5"><br></strong></div><div>In pratica:</div><div>✔ L’immobile deve essere:</div><ul role="list"><li><div><strong>urbanisticamente regolare</strong></div></li><li><div><strong>ediliziamente conforme</strong></div></li><li><div><strong>catastalmente allineato</strong> (planimetrie, dati, consistenza)</div></li></ul><div><br></div><div>❌ Se manca anche solo uno di questi requisiti:</div><div><br></div><ul role="list"><li><div><strong>il giudice NON può sciogliere la comunione</strong></div></li><li><div><strong>la divisione NON può essere disposta</strong></div></li><li><div><strong>la causa si blocca</strong></div></li></ul><div><span style="font-weight: 700;"><br></span></div><div>🧱 <strong>Perché la Cassazione lo ha ribadito?</strong></div><div>Perché negli ultimi anni molti comproprietari hanno avviato cause di divisione su immobili:</div><div><br></div><ul role="list"><li><div>con <strong>abusi edilizi</strong></div></li><li><div>con <strong>difformità catastali</strong></div></li><li><div>con <strong>planimetrie non aggiornate</strong></div></li><li><div>con <strong>ampliamenti non dichiarati</strong></div></li><li><div>con <strong>subalterni non corretti</strong></div></li></ul><div><span style="font-weight: 700;"><br></span></div><div>E i giudici si trovavano davanti a immobili “non regolari” ma con richieste di divisione. <span class="fs14lh1-5">La Cassazione ha detto: </span><strong class="fs14lh1-5">STOP</strong><span class="fs14lh1-5">.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div>📌 <strong>Principio chiave della sentenza: </strong><b><span class="fs14lh1-5">La regolarità urbanistica e la conformità catastale sono condizioni dell’azione di divisione. </span></b><span class="fs14lh1-5">S</span><span class="fs14lh1-5">ignifica che</span><span class="fs14lh1-5">:</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div>🔹 Prima si regolarizza l’immobile</div><div>🔹 Poi si può chiedere la divisione</div><div>Non il contrario.</div><div><br></div><div>🧩 <strong>Esempi pratici </strong></div><div><strong><br></strong></div><div>❌ Caso 1 – Abuso edilizio; <span class="fs14lh1-5">Un appartamento ha una veranda chiusa senza permesso.
I comproprietari vogliono dividerlo.</span></div><div>👉 <strong>Divisione impossibile.</strong> &nbsp;
Prima va sanato l’abuso.</div><div><br></div><div>❌ Caso 2 – Planimetria non aggiornata : <span class="fs14lh1-5">La planimetria catastale non corrisponde allo stato reale (stanze modificate, muri spostati).</span></div><div>👉 <strong>Divisione bloccata.</strong> &nbsp;
Serve aggiornamento catastale.</div><div><br></div><div>❌ Caso 3 – Immobile con ampliamento non dichiarato: <span class="fs14lh1-5">Una stanza in più non risulta al catasto.</span></div><div>👉 <strong>Divisione non ammissibile.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>✔ Caso 4 – Immobile regolare <span class="fs14lh1-5">Tutto conforme, tutto allineato.</span></div><div>👉 <strong>Divisione possibile.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><hr></div><div>🧨 <strong>Cosa succede se si tenta comunque la divisione?</strong></div><div>Il giudice deve:</div><div><br></div><ul role="list"><li><div><strong>rigettare la domanda</strong></div></li><li><div><strong>non può procedere alla divisione giudiziale</strong></div></li><li><div><strong>non può nominare un CTU per dividere l’immobile</strong></div></li><li><div><strong>non può disporre vendita o assegnazione</strong></div></li></ul><div><b><br></b></div><div>La causa si ferma <strong>fino alla regolarizzazione</strong>. <span class="fs14lh1-5">🧭 </span><strong class="fs14lh1-5">Implicazioni pratiche per comproprietari ed eredi ▼</strong></div><div><strong class="fs14lh1-5"><br></strong></div><div>Questa sentenza cambia molto nella pratica:</div><div><br></div><div>✔ Prima di avviare una causa di divisione:</div><ul role="list"><li><div>bisogna verificare <strong>urbanistica</strong></div></li><li><div>bisogna verificare <strong>catasto</strong></div></li><li><div>bisogna verificare <strong>planimetrie</strong></div></li><li><div>bisogna verificare <strong>abusi edilizi</strong></div></li></ul><div><b><br></b></div><div>✔ Se c’è qualcosa di irregolare:</div><ul role="list"><li><div>serve <strong>CILA / SCIA / sanatoria</strong></div></li><li><div>serve <strong>aggiornamento catastale</strong></div></li><li><div>serve <strong>allineamento urbanistico</strong></div></li></ul><div>Solo dopo si può procedere.</div><div><br></div><div>📌 <strong>Perché è importante nel 2026?</strong></div><div>Perché:</div><ul role="list"><li><div>il 40% degli immobili italiani ha <strong>difformità catastali</strong></div></li><li><div>moltissimi immobili ereditati hanno <strong>abusi edilizi storici</strong></div></li><li><div>le divisioni ereditarie sono aumentate del <strong>+12%</strong> negli ultimi 2 anni</div></li><li><div>i giudici si trovano spesso immobili “non regolari”</div></li></ul><div><br></div><div>Questa sentenza mette ordine e crea una regola chiara.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 16:39:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[L'ASSEMBLEA DI CONDOMINIO PUÒ DECIDERE SU TUTTO?]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000077"><div>La risposta è NO!!!!!!!</div><div>Con l'ordinanza n. 11337 del 27 aprile 2026, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto condominiale: l'assemblea non può incidere sui diritti dei singoli condòmini.</div><div><br></div><div><div><strong>1. Cosa dice davvero la Cassazione (ordinanza 11337/2026). </strong><span class="fs14lh1-5">La Suprema Corte ha chiarito che:</span></div><div><br></div><ul role="list"><li><div>l’assemblea può deliberare <strong>solo</strong> su ciò che riguarda le parti comuni</div></li><li><div>NON può imporre decisioni che incidono sulla <strong>proprietà esclusiva</strong> dei singoli</div></li><li><div>NON può limitare diritti individuali garantiti dalla legge</div></li><li><div>NON può approvare delibere che violano norme inderogabili del Codice Civile</div></li><li><div><br></div></li></ul><div>In altre parole:</div><div><br></div><div>❌ L’assemblea NON è “sovrana”</div><div>✔ L’assemblea è un organo amministrativo, con poteri limitati</div><div><hr></div><div><strong>Esempi concreti: cosa NON può decidere l’assemblea!!</strong></div><div><strong>▼</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>❌ <strong>Vietare l’uso della proprietà privata</strong></div><div>Esempio: “Non puoi affittare casa tua a studenti / turisti / lavoratori”.
<strong>Illegittimo.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>❌ <strong>Imporre modifiche strutturali dentro l’appartamento</strong></div><div>Esempio: “Devi spostare la cucina”, “Devi rifare l’impianto elettrico”.
<strong>Illegittimo.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>❌ <strong>Limitare l’uso del balcone o del terrazzo privato</strong></div><div>Esempio: “Non puoi mettere piante”, “Non puoi mettere tende”.
<strong>Illegittimo</strong>, salvo motivi di sicurezza.</div><div><br></div><div>❌ <strong>Imporre spese straordinarie non approvate correttamente</strong></div><div>Esempio: lavori deliberati senza maggioranza valida.
<strong>Annullabile.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>❌ <strong>Decidere sull’uso esclusivo di parti comuni senza unanimità</strong></div><div>Esempio: assegnare un cortile a un singolo condòmino.
<strong>Serve unanimità.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>❌ <strong>Modificare le tabelle millesimali senza consenso o criteri tecnici</strong></div><div><strong>Illegittimo.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>🧱 <strong>3. Cosa invece PUÒ decidere l’assemblea</strong></div><div>✔ <strong>Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni</strong></div><ul role="list"><li><div>tetto</div></li><li><div>facciate</div></li><li><div>scale</div></li><li><div>cortile</div></li><li><div>impianti condominiali</div></li></ul><div>✔ <strong>Regolamento condominiale (parte non contrattuale)</strong></div><ul role="list"><li><div>orari rumori</div></li><li><div>uso parti comuni</div></li><li><div>decoro</div></li><li><div>pulizie</div></li><li><div>raccolta rifiuti</div></li></ul><div>✔ <strong>Ripartizione spese secondo legge</strong></div><div>✔ <strong>Nomina amministratore e revisione conti</strong></div><div><hr></div><div>⚖️ <strong>4. Perché la Cassazione è intervenuta nel 2026?</strong></div><div>Perché negli ultimi anni molte assemblee hanno:</div><ul role="list"><li><div>approvato delibere “creative”</div></li><li><div>imposto divieti non previsti dalla legge</div></li><li><div>limitato attività lecite dei singoli (affitti brevi, home office, ecc.)</div></li><li><div>modificato parti private senza consenso</div></li></ul><div><br></div><div>La Cassazione ha voluto <strong>fermare questa deriva</strong>, ribadendo che: <strong class="fs14lh1-5">La proprietà privata è inviolabile.</strong><span class="fs14lh1-5">
</span><strong class="fs14lh1-5">L’assemblea non può superare la legge.</strong></div><blockquote><div><strong><br></strong></div></blockquote><div>🧨 <strong>5. Cosa succede se l’assemblea approva una delibera illegittima?</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>✔ Può essere impugnata entro <strong>30 giorni </strong><span class="fs14lh1-5">da chi era assente o dissenziente.</span></div><div><br></div><div>✔ Il giudice può dichiararla:</div><ul role="list"><li><div><strong>nulla</strong> (se viola diritti individuali)</div></li><li><div><strong>annullabile</strong> (se viola procedure o maggioranze)</div></li></ul><div>✔ Non produce effetti fino alla decisione del giudice <span class="fs14lh1-5">in caso di sospensione cautelare.</span></div><div><br></div><div>🧭 <strong>6. Implicazioni pratiche per i condòmini (2026)</strong></div><div>Questa ordinanza è molto importante perché:</div><ul role="list"><li><div>limita gli abusi delle assemblee</div></li><li><div>tutela chi subisce decisioni arbitrarie</div></li><li><div>chiarisce che il condominio NON è un “mini‑Stato”</div></li><li><div>rafforza la protezione della proprietà privata</div></li></ul><div>Molti amministratori stanno già rivedendo regolamenti e delibere per evitare contenziosi.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 16:31:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[ANNULLAMENTO CARTELLA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000076"><div>TRIBUNALE CIVILE VELLETRI SEZIONE LAVORO: ANNULLATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E CARTELLE ESATTORIALI ATTESO IL RECUPERO DI CREDITI INESISTENTI DA PARTE DI ADER</div><div><br></div><div><div>l Giudice del Tribunale di Velletri in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Chiapponi ha annullato l'intimazione di pagamento e le sottese cartelle esattoriali recanti contributi previdenziali con le seguenti motivazioni: <span class="fs14lh1-5"><i>"3.2. Ritiene l’Ufficio che a fronte del riconoscimento dell’insussistenza del credito, la domanda di annullamento dell’intimazione di pagamento opposta, relativamente alle cartelle n. .. e n. .. deve essere accolta, non sussistendo il credito in esse portato, per ammissione del soggetto indicato proprio come titolare del credito.4. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, rileva l’Ufficio che Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla luce delle difese dell’Inps, non ha in alcun modo dedotto né argomentato circa la correttezza del proprio operato, e pertanto risulta che l’ente ha proceduto alla riscossione di crediti inesistenti"</i></span>.</div><div><br></div><div>Ne è derivata, quindi, la condanna al pagamento delle spese legali.</div><div><hr></div><div>Si valuta l'opportunità della trasmissione degli atti alla competente Procura.</div><div>Soddisfatti del risultato ottenuto!</div><div><br></div><div>Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 08:51:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[OPERAZIONI FISCALI INESISTENTI]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000074"><div>Oggi il nostro studio è impegnato nella discussione di un ricorso tributario per operazioni fiscali soggettivamente inesistenti.</div><div>Tra le tante eccezioni tecniche, alla base della difesa, abbiamo eccepito la non conoscibilità con la normale diligenza dell'imprenditore, delle criticità legate all'assenza di struttura imprenditoriale dei patners lavorativi. Ai fini istruttori abbiamo , dunque, deciso di avvalerci della prova testimoniale, fino al 2022 non ammessa nel processo tributario, ed oggi ammessa con modalità differenti rispetto al processo civile e penale.</div><div><br></div><div>Dopo la novella del 2022 la predetta prova è, infatti, possibile al verificarsi di due condizioni. La prima condizione si riscontra nella previsione che il giudice debba ritenerla necessaria ai fini della decisione; la seconda condizione consiste nella circostanza che la prova testimoniale scritta verta “soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale” nei casi in cui “la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso”. Lo strumento si rivelerà particolarmente utile all'ottenimento del risultato auspicato.</div><div>Stay tuned</div><div><br></div><div>Studio legale tributario Avv. Tiziana Chiapponi</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:26:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[COABITAZIONE STABILE]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000073"><div><br></div><div>Ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova di una <span class="fs14lh1-5">coabitazione stabile e continuativa. L’art. 572 c.p., come precisato da giurisprudenza di Cassazione, richiede, infatti, una relazione che sia espressione di un rapporto di solidarietà, condivisione di vita e continuità di coabitazione. Ciò nel rispetto dei principi di tassatività e legalità sanciti dall’art. 25 Cost., secondo cui l’interpretazione estensiva o analogica delle norme incriminatrici non è consentita.</span></div><div>Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 08:06:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[FRANCA VIOLA-il coraggio che cambiò l’Italia]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EVENTI"><![CDATA[EVENTI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000072"><div>Franca Viola oggi ha <span class="fs14lh1-5"><b>78 anni</b></span>. Ne aveva appena 1<span class="imUl fs14lh1-5"><b>7 quel giorno di Santo Stefano del 1965, quando la sua vita e la storia del nostro Paese presero una svolta irreversibile.</b></span></div><div><br></div><div>Il suo ex fidanzato, <span class="fs14lh1-5"><b>Filippo Melodia</b></span> – malavitoso e nipote di un capoclan locale – fece irruzione nella casa di Alcamo insieme a tredici complici armati. Devastarono l’appartamento, picchiarono brutalmente la madre e rapirono Franca insieme al fratellino Mariano, che disperatamente si era aggrappato alle sue gambe. Il piccolo fu rilasciato poche ore dopo. Franca no.</div><div><br></div><div>Per sette giorni venne segregata in un casolare di campagna e poi nella casa della sorella di Melodia. Umiliata, insultata, privata di cibo e dignità, fu infine violentata. Quando la polizia la liberò il <span class="fs14lh1-5"><b>2 gennaio 1966</b></span>, Melodia era convinto che tutto si sarebbe risolto con quello che allora era considerato “normale”: il matrimonio riparatore.</div><div><br></div><div>Ma qui la storia cambia. Franca rifiutò. Per la prima volta in Italia una donna disse no a un destino imposto, dichiarandosi “svergognata” davanti a un’opinione pubblica che la voleva silenziosa e remissiva. Accanto a lei, solo il padre Bernardo, che la sostenne fino in fondo, costituendosi parte civile al processo. <span class="fs14lh1-5">Durante quel processo storico, Franca pronunciò parole che ancora oggi risuonano con forza:</span></div><blockquote><div>“<span class="fs14lh1-5"><i>Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L’onore lo perde chi fa certe cose, non chi le subisce.</i></span>”</div><div><br></div></blockquote><div>Dopo mesi di minacce e intimidazioni, Melodia e i suoi complici furono condannati a <span class="fs14lh1-5"><b>undici anni di carcere</b></span>. Franca aveva vinto. </div><div><br></div><div>Si sposò con un altro uomo, costruì la sua vita, ma l’Italia dovette attendere ancora quindici anni prima che matrimonio riparatore e delitto d’onore venissero cancellati dal codice penale, il 5 agosto 1981.</div><div><br></div><div>Oggi, a distanza di oltre mezzo secolo, quando alcuni dei suoi carnefici la incrociano per strada, abbassano lo sguardo incapaci di reggere la dignità di quella donna.</div><div><br></div><div>La vicenda di Franca Viola resta un monito potente: i diritti che oggi consideriamo acquisiti sono stati conquistati con fatica, dolore e coraggio da donne che hanno osato sfidare un sistema patriarcale e violento.</div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Franca Viola non è soltanto una testimone del passato: è un simbolo eterno di libertà, autodeterminazione e giustizia.
Una grande italiana.</b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:16:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[SENTENZE IMPORTANTI]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000071"><div>Quando un erede si trova a dover decidere se accettare o meno un’eredità gravata da debiti fiscali, è fondamentale distinguere tra <strong>imposte e interessi</strong> (che si trasmettono) e <strong>sanzioni tributarie</strong> (che invece si estinguono con la morte del contribuente).<br></div><div><div><span class="fs18lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs18lh1-5">Principio giuridico</span></div><div><span class="fs18lh1-5"><br></span></div><ul><li><div>La <strong>responsabilità per le sanzioni tributarie è personale</strong> e non si trasmette agli eredi.</div></li><li><div>Questo principio è sancito dall’<strong>art. 8 del D.Lgs. 472/1997</strong> e ribadito più volte dalla giurisprudenza.</div></li><li><div>La <strong>Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 agosto 2025</strong> (n. 22476/2025), ha confermato che le sanzioni fiscali si estinguono con la morte del contribuente e non possono gravare sugli eredi</div></li></ul><div><br></div><div><div><span class="fs18lh1-5">Implicazioni pratiche</span></div><div><span class="fs18lh1-5"><br></span></div><ul><li><div><strong>Debiti trasmissibili</strong>: imposte non pagate (es. IRPEF, IMU, IVA) e relativi interessi.</div></li><li><div><strong>Debiti non trasmissibili</strong>: sanzioni amministrative tributarie e spese legali collegate a procedimenti in corso.</div></li><li><div><strong>Processi pendenti</strong>: se il de cuius aveva impugnato atti relativi alle sole sanzioni, alla sua morte il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.</div></li></ul><div><div><br></div><div><span class="fs18lh1-5">Strumenti di tutela per gli eredi</span></div><div><span class="fs18lh1-5"><br></span></div><ul><li><div><strong>Accettazione con beneficio d’inventario</strong>: l’erede risponde dei debiti solo nei limiti del valore dei beni ereditati, senza intaccare il proprio patrimonio personale.</div></li><li><div><strong>Rinuncia all’eredità</strong>: se i debiti superano l’attivo, l’erede può rinunciare formalmente, liberandosi da ogni obbligazione.</div></li><li><div><strong>Consulenza preventiva</strong>: è sempre consigliabile valutare la posizione debitoria del de cuius prima di accettare, per evitare sorprese.</div></li></ul><div><span class="fs18lh1-5"><br></span></div></div></div><div><div><span class="fs18lh1-5">Conclusione</span></div><div><span class="fs18lh1-5"><br></span></div><div>La recente giurisprudenza della Cassazione ha rafforzato un principio di civiltà giuridica: <strong>le sanzioni fiscali non si ereditano</strong>.
Gli eredi devono quindi valutare con attenzione solo i debiti tributari effettivi (imposte e interessi), potendo escludere dal calcolo le sanzioni e le relative spese processuali.</div></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><i>Studio legale Avv Tiziana Chiapponi</i></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:04:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[PRIMO MAGGIO 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006F"><div><span class="fs12lh1-5 ff1">1° Maggio. C’è un lavoro antico come la parola. Un mestiere nato nei fori dell’antica Roma, forgiato nella Bibbia e nelle aule della storia, cresciuto con l’umanità stessa: l’Avvocato. Chi difende, intercede, prende su di sé il peso dell’altrui storia.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Un ruolo che, nei secoli, ha affiancato santi, filosofi, rivoluzionari.<br>Un mestiere che, ancora oggi, unisce cultura e compassione, diritto e giustizia.<br>In &nbsp;un tempo segnato da guerre che non finiscono e da tecnologie che &nbsp;corrono, l’Avvocato resta una figura di resistenza civile e spirituale.<br>Come &nbsp;Cicerone contro la corruzione, come Beccaria contro la tortura: la voce &nbsp;dell’Avvocatura è quella che chiede giustizia quando tutti tacciono.<br>Non è solo un lavoro. È una vocazione.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br>È silenzio prima della parola. È solitudine prima della decisione. È servizio senza garanzia di vittoria.<br>È &nbsp;anche ascolto profondo: delle ansie, delle angosce, delle fragilità dei &nbsp;clienti — anche di quelle che non si scrivono in nessun atto.<br>Perché spesso, prima ancora della legge, l’Avvocato incontra l’umano.<br>Il 1° maggio ci ricorda che anche chi non fabbrica nulla, ma protegge diritti, costruisce il futuro.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br>A tutte le Avvocate e a tutti gli Avvocati: buon 1° maggio.<br>Indossiamo &nbsp;la toga non per distinguerci, ma per ricordare che ogni parola pesa &nbsp;sulla bilancia della Giustizia — e sulla nostra coscienza.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 May 2025 15:40:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[SOMMESSAMENTE CHIAMATEMI AVVOCATO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006E"><blockquote><div><span class="fs12lh1-5"><span class="ff1">Avvocato/a/essa una insuperata questione politica, lessicale, &nbsp;grammaticale, storica, soggettiva, esistenziale, filosofica, etc.</span></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="ff1">Lasciamo agli appassionati la discussione ma ci piace ricordare il garbato Post Simona Giannetti</span></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="ff1"><br></span></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="ff1">Eccolo:</span></span></div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span><span class="fs12lh1-5 ff1">"Sommessamente &nbsp;chiamatemi avvocato.<br></span><span class="fs12lh1-5 ff1">In Aula il giudice: c’è l’avvocato? Chi compare? Uomo o donna non &nbsp;importa, compare solo un avvocato.<br></span><span class="fs12lh1-5 ff1">L’ansia &nbsp;di mettere l’A e’ ansia di recuperare uno spazio che non serve alla &nbsp;toga: in aula non siamo donne o uomini, ma solo difensori.</span><div class="mt1"><span class="fs12lh1-5 ff1">E le toghe sono tutte uguali. E’ questo il bello. La soddisfazione di essere un avvocato".</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 17:43:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[SUCCESSO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000070"><div>Oggi chiudiamo con esito favorevole alla nostra assistita una revocatoria fallimentare. L' art 67 n. 1 L. F. prevede ai fini della revocatoria fallimentare una serie di requisiti: squilibrio tra le prestazioni, eventus damni e scientia decotionis. </div><div><br></div><div>Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:04:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[PROTAGONISTI A FIRENZE]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006D"><blockquote><div><strong data-start="108" data-end="145"><br></strong></div><div><strong data-start="108" data-end="145">il nostro studio è a Firenze</strong> per tutelare i diritti di un cittadino sottoposto a verifica dell’esito della messa alla prova.</div><div>🔹 <strong data-start="256" data-end="277">Reato contestato:</strong> Art. 186, commi 2 lett. C e 2 bis, D. Lgs 285/1992 (<em data-start="330" data-end="358">guida in stato di ebbrezza</em>).<br data-start="360" data-end="363">🔹 Grazie alla nostra attenta assistenza legale, all’istanza di messa alla prova e al corretto adempimento del programma concordato, <strong data-start="496" data-end="580">abbiamo ottenuto la declaratoria di estinzione del reato per il nostro assistito</strong>.</div><div><br></div><div>⚖️ <strong data-start="588" data-end="628">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</strong> – dalla parte dei cittadini onesti, per una giustizia equa e garantista.</div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 15:22:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[SEPARAZIONE CON ADDEBITO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006C"><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Oggi ci occupiamo di una separazione con addebito.</span></div><div><hr></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><b>Quando e' possibile richiedere l' addebito?</b></span></div><span class="fs12lh1-5 ff1">I &nbsp;motivi possono essere molteplici, ma in generale attengono alla &nbsp;violazione dei doveri nascenti dal matrimonio( violenza domestica, &nbsp;violazione obblighi di assistenza, </span><span class="fs12lh1-5 ff1">allontanamento</span><span class="fs12lh1-5 ff1"> senza giustificato &nbsp;motivo, ecc..).</span><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br>Il riconoscimento dell' addebito &nbsp;potrebbe avere riflessi a livello patrimoniale ( versamento di un &nbsp;assegno di mantenimento, attribuzione di una minore quota dei beni &nbsp;comuni) ma anche a livello di esercizio della responsabilità' &nbsp;genitoriale con la compromissione dei diritti sull'affido dei figli.</span></div><div><hr><span class="fs12lh1-5 ff1">Per prenotare la tua consulenza contattaci al 3313851655.<br>Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</span></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/480678465_1398573168145905_3860817880537064204_n.jpg"  title="" alt="" width="483" height="604" /><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 14:30:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[EQUITALIA PASTICCIO CARTELLE]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000006B"><blockquote>Oggi come allora sempre in difesa dei contribuenti.<br>Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</blockquote><blockquote><br></blockquote><blockquote><script> var showboxlink652c12aeebf52a08b0fc17485ac123da = {'showThumbs': false,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/472209162_1364227831580439_6017620554175660448_n.jpg','width': 720,'height': 960,'description': null}]};</script><a href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlink652c12aeebf52a08b0fc17485ac123da, 0, this)" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/472209162_1364227831580439_6017620554175660448_n.jpg"  title="" alt="" width="720" height="960" /></a><br></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 07:50:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[BUONE FESTE]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EVENTI"><![CDATA[EVENTI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000068"><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Abbandonate temporaneamente le vesti del Grinch auguro un sereno Natale a tutti voi, ringranziandovi ad uno ad uno per i tantissimi pensieri di affetto, per i messaggi, per la vicinanza e per le attestazioni di stima ricevute in questi giorni. </span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/fargbf2024.jpg"  title="" alt="" width="554" height="143" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 13:51:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[OGGI PARLIAMO DI....]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000067"><blockquote><div>S<span class="fs12lh1-5 ff1">tudiare, studiare... questo e' il segreto.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Oggi ci occupiamo del reato di sottrazione consensuale di minore.</span></div><div><script> var showboxlinkf3de7346fef4b2bbacd44c5e4cc34f54 = {'showThumbs': false,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/470154399_1346355116701044_7609956793943749569_n.jpg','width': 1080,'height': 1080,'description': null}]};</script><a href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlinkf3de7346fef4b2bbacd44c5e4cc34f54, 0, this)" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/470154399_1346355116701044_7609956793943749569_n.jpg"  title="" alt="" width="486" height="486" /></a><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 13:43:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SENTENZA GIUDICE LAVORO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000065"><blockquote><span class="fs12lh1-5 ff1">Sentenza storica del giudice del Lavoro presso il Tribunale di Velletri, Dott.ssa Veronica Vaccaro.</span><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Illegittima la sospensione dal lavoro della sanitaria non-vax. Condannato il San Raffaele a risarcire i danni subiti.</span></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Interessantissimo l'iter motivazionale seguito dal Giudice. Davvero entusiasmante per tutti coloro che si occupano di diritto del lavoro.</span></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Un privilegio potere esercitare in un Foro così attivo.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/IMG_2678-1730377728028.jpg--tribunale.jpg"  title="" alt="" width="630" height="335" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 13:31:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANNULLATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000066"><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Annullata intimazione di pagamento dell' importo pari ad oltre euro 25.000,00!</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Contribuente difeso dall' Avv. Tiziana Chiapponi .</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Non pagare se non dovuto, difenderti e' un tuo diritto.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi responsabile sede di Aprilia Movimento Antitax</span></div><div><script> var showboxlinkbc66e68b10c3265289953eb140161c48 = {'showThumbs': false,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/461182854_1286842492652307_7836611422709105650_n.jpg','width': 1184,'height': 1080,'description': null}]};</script><a href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlinkbc66e68b10c3265289953eb140161c48, 0, this)" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/461182854_1286842492652307_7836611422709105650_n.jpg"  title="" alt="" width="758" height="691" /></a><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 12:37:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?annullata-intimazione-di-pagamento</link>
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			<title><![CDATA[MALGOVERNO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000064"><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Ecco come lo Stato assicura i suoi cittadini.......</span></div><div><br></div><div><a href="https://www.facebook.com/reel/469581672307290" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/TCMAGGIO24_1.jpg"  title="" alt="" width="484" height="780" /></a><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 May 2024 11:59:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[SOSPENSIONE ESECUTIVA:45MILA EURO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000062"><blockquote><div>Sospesa l' efficacia esecutiva dell' intimazione e degli avvisi di accertamento ivi sottesi del valore di oltre 45.000,00 euro.</div><div>Alla base dell' opposizione proposta dal contribuente rappresentato e <span class="fs11lh1-5">difeso dall' Avv. Tiziana Chiapponi l'intervenuta prescrizione ed il difetto/ carenza di motivazione degli atti impositivi.</span></div><div><hr></div><div>Non pagare se non dovuto, difenderti e' un tuo diritto.</div><div>Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</div><div>Referente Movimento No Tax sede di Aprilia.</div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/TTT2023_09.jpg"  title="" alt="" width="612" height="403" /><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 19:16:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?sospensione-esecutiva-45mila-euro</link>
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			<title><![CDATA[ONORE ALLA TOGA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000061"><blockquote><div>Oggi questa toga l' abbiamo onorata!</div><div>L' impegno, l' attenzione e lo studio costante hanno fatto in modo che si contribuisse a fare giustizia.</div><div>Impegnata in un processo per Codice Rosso a difesa della parte <span class="fs11lh1-5">civile, quest'ultima, dopo anni di angherie, sta finalmente vedendo riconosciute le proprie ragioni.</span></div><div>Felice ed orgogliosa del risultato raggiunto.</div><div>Ora si passa alla prossima fase.</div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/417356841_1110214720315086_8022177421473139468_n_6i9d10wv.jpg"  title="" alt="" width="288" height="384" /><br></div><div><br></div><div>Avanti tutta!</div><div><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 19:14:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[ANNULLAMENTO IN 2°GRADO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000063"><blockquote>Annullato in secondo grado preavviso di iscrizione ipotecaria esattoriale e relative cartelle di pagamento ivi sottese. L' opposizione e successivo appello &nbsp;proposti dal contribuente, rappresentato e difeso dall' Avv. Tiziana Chiapponi
 , sono stati accolti in secondo grado stante l' inidoneità' delle 
allegazioni di controparte a provare la regolarità' della notifica delle
 cartelle di pagamento e degli atti interruttivi.<div><hr></div><div>Il nostro studio sempre a difesa del contribuente a fronte di richieste illegittime.</div><div>Non pagare se non dovuto, difenderti e' un tuo diritto.</div><div>Studio legale Avv Tiziana Chiapponi</div><div>Responsabile sede di Aprilia Noi Consumatori Movimento Anti Tax </div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/Processo-tributario-5.jpg"  title="" alt="" width="612" height="408" /><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 19:33:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[ASSEGNO DIVORZILE]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000060"><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Ed
 ecco il mio intervento alle telecamere di Odeon TV, nell' ambito della 
trasmissione Eccellenze Italiane ed in particolare della rubrica "A tua 
difesa".</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Abbiamo parlato di assegno divorzile e quota tfr all' ex coniuge.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Felici di contribuire a fare informazione!</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/417356841_1110214720315086_8022177421473139468_n_avbrlfsl.jpg"  title="" alt="" width="258" height="344" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">► </span><span class="fs16lh1-5 ff1"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=paa21XPenkQ" target="_blank" class="imCssLink">Vai all'intervista</a></span></div></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 00:09:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[ENNESIMA VITTORIA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005F"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Oggi portiamo a casa un altro bel risultato. Assoluzione piena perche' il fatto non sussiste. " la positivita' va confermata con analisi di secondo livello con tecniche di tipo </span><span class="fs11lh1-5 ff1">cromatografico &nbsp;accoppiate alla spettrometria di massa. In definitiva il risultato" &nbsp;presunto positivo" non e' sufficiente a provare le condizioni in cui l' &nbsp;imputato si trovava al momento dell' accertamento".</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/417356841_1110214720315086_8022177421473139468_n.jpg"  title="" alt="" width="447" height="596" /><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><br></div><div><span class="fs8lh1-5 ff1">Avv.to Tiziana Chiapponi.</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 17:28:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[AFFIDAMENTO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005E"><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 ff1">Questa
 volta il motivo di tanto lavoro e' stato dato dalla volonta' di 
ottenere l' affidamento di una neonata in favore dei nonni data la 
ritenuta incapacita' dei genitori , strappandola dalla Casa Famiglia in cui era stata collocata. Sono certa fara' una buona vita. Felice di avere contribuito a renderle la famiglia che merita.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">I love my job</span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/420066151_1114983803171511_7140275093639432899_n.jpg"  title="" alt="" width="908" height="185" /><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 23:40:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[ALTRA VITTORIA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005D"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Condividiamo con entusiasmo un altro ottimo risultato ottenuto dal nostro studio presso il Tribunale di Velletri.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Respinta la querela di falso proposta da controparte per abusivo riempimento con condanna al pagamento delle spese legali e del Ctu.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Avanti tutta!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/1art2024.jpg"  title="" alt="" width="905" height="414" /><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 12:53:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EVENTI"><![CDATA[EVENTI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005C"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Egr. Avvocato, la Rubiksolutions nell'ambito della sua programmazione all'interno del suo pacchetto clientelare, in data odierna tramite il suo centro di sviluppo situato a Roma della RST Studio Templatedesign, è intervenuto in maniera massiccia sul suo sito apportando un aggiornamento importante del core system che dalla versione 2020 passa alla 23.3. I lavori di ultimazione sono stimati nell'ordine di una decina di giorni ma nel frattempo il suo sito web è perfettamente operativo.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><b>Cosa c'è di nuovo?</b></span></div><div><ul><li><span class="fs11lh1-5 ff1">E' stato introdotto un modulo di A.I.</span><span class="fs11lh1-5 ff1"> per la completa rivisitazione del comparto Google e del suo motore di ricerca. T</span><span class="fs11lh1-5 ff1">ale modulo, denominato <b>MagicText</b>, ha la funzione basata sull'<b>Intelligenza Artificiale</b> per trovare nuove idee e <b>scrivere testi in maniera autonoma per i motori di ricerca.</b></span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Il Blog è stato elaborato nella grafica e sono state aggiunte routine di programmazione per l'adattamento ai device mobili.</span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Il sito è attualmente visibile anche con Smart TV nella sua massima ampiezza Full HD</span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Corretti alcuni Bug Fix minori</span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Completamente rivista tutta la formattazione dei testi</span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Sostituzione del traduttore originario con altro in stile Flat</span></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">Rivisitazione dell'intero menù orizzontale con tendine ad effetto interlacciato.</span></li></ul><div><span class="ff1"><br></span></div><div><span class="ff1">Lavori in progresso. Con l'occasione le porgiamo distinti saluti.</span></div><div></div><div><img class="image-1" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/affilations.jpg"  title="" alt="" width="202" height="300" /></div></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 14:55:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANNULLATO PREAVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000005A"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Annullato preavviso di iscrizione ipotecaria esattoriale del valore di euro 239.005,50</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">La CGT di II grado di Latina ha accolto il ricorso proposto da un contribuente rappresentato e difeso dall' &nbsp;Avv. Tiziana Chiapponi &nbsp;sulla base della motivazione che l' intervenuto annullamento anche di una sola delle cartelle invalida il preavviso ipotecario nella sua interezza atteso che " tutti gli atti da essa riportati e rappresentati formano un unicum da non potere scindere". principio dell' unicita' dell' atto.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Fieri del risultato ottenuto!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Avanti tutta!</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 07:02:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[REATI TRIBUTARI]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000059"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Attenzione ai rischi di reato in tema di bonus edilizi.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Incappare nella commissione di un reato è molto più facile di quanto si pensi.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Casistica comune, è, infatti, quella in cui vengano fatturati:</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><ul><li><span class="fs11lh1-5 ff1">interventi effettivamente eseguiti ma in misura quantitativa superiore rispetto a quella effettivamente eseguita;</span><br></li><li><span class="fs11lh1-5 ff1">interventi effettivamente eseguiti ma nella realtà per importi inferiori a quelli maggiorati in fattura.</span><br></li></ul><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Questo generalmente avviene al fine di beneficiare di un maggiore credito d'imposta rispetto a quello spettante, oppure, per fare rientrare nella spesa anche interventi non contemplati tra quelli previsti per beneficiare dell'agevolazione fiscale.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Ebbene, in entrambi i casi, tale sovrafatturazione integra reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'utilizzo di fatture indicanti importi superiori.</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 14:42:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[E CHE BUONGIORNO SIA!!!]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000058"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">E che buongiorno sia!!!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Iniziamo la giornata con il ricevimento di una sentenza favorevole al contribuente rappresentato e difeso dall' Avv. Tiziana Chiapponi .</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Annullate oltre </span><span class="fs11lh1-5 ff1"><b>9.000,00 euro di fatture Acqualatina dal Tribunale Civile di Latina</b></span><span class="fs11lh1-5 ff1"> nell' ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Soddisfatti di questo bel risultato iniziamo la nostra giornata con positivita'!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Non pagare se non dovuto. Difenderti e' un tuo diritto.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Studio legale Avv Tiziana Chiapponi</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 08:17:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SETTIMANA DELLE VITTORIE]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000057"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">E cosi' ci accingiamo a chiudere il bilancio di questa settimana:</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">3 cause vinte;</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Un lavoratore e' stato risarcito;</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Un Condominio ha recuperato il possesso di un proprio bene ingiustamente impedito;</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Un
 proprietario ha visto risolti i problemi di infiltrazioni all' interno 
del suo appartamento con risarcimento dei danni subiti da parte del 
Condominio;</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Una cartella di pagamento e' stata annullata;</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Una intimazione di pagamento e' stata annullata.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">E siamo solo all' inizio...</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 22:04:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?settimana-delle-vittorie</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AGGIUNGIAMO ALTRA VITTORIA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000056"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Anche oggi la giornata inizia in maniera positiva:</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">ANNULLATI &nbsp;DAL TRIBUNALE CIVILE DI LATINA SEZ. LAVORO EURO 42.000,00 DI CARTELLE &nbsp;ESATTORIALI ED AVVISI DI ADDEBITO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Non pagare se non dovuto, difenderti e' un tuo diritto.</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 12:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/files/357525312_984747019528524_6095335486354941441_n_thumb.jpg" length="121100" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?aggiungiamo-altra-vittoria</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ALTRA VITTORIA STUDIO LEGALE]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000055"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Oggi portiamo a casa un altro bel risultato ottenuto dal nostro studio: annullate cartelle di pagamento in appello per oltre 20.000,00 euro con condanna di Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese legali del primo e del secondo grado del giudizio.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Avanti tutta!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Non pagare se non dovuto, difenderti e' un tuo diritto!</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 20:49:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[BONUS 110%]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000054"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Ed ecco il mio contributo in tema di Super Bonus 110%.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Lieta di potere aiutare aziende, privati, tecnici e Condomini a districarsi nel complicato mondo dei super bonus edilizi.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HNfEVfc3gt8" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'youtube', url: 'https://www.youtube.com/watch?v=HNfEVfc3gt8', width: 720, height: 405, text: '', 'showVideoControls': true }]}, 0, this);" class="imCssLink">INTERVISTA</a> ►</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 May 2023 16:35:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[ANNULLATA IPOTECA ESATTORIALE DEL VALORE DI 1 MILIONE 461 MILA EURO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000053"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Chi l' ha dura la vince!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Felici e soddisfatti di questo ottimo risultato!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">L' attenzione, la costanza, la determinazione, ma soprattutto la passione per il proprio lavoro, vincono SEMPRE!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Non pagare se non dovuto, difenderti e' un tuo diritto.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/345444160_3317464788506829_6225301550117893258_n.jpg"  title="" alt="" width="586" height="1313" /><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 May 2023 16:36:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?annullata-ipoteca-esattoriale-del-valore-di-1-milione-461-mila-euro</link>
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			<title><![CDATA[BONUS 110%]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000052"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Bonus edilizi, cessione dei crediti, contratti di appalto, contratti d' opera, diritto condominiale e questioni di natura tributaria legate all' utilizzo dei predetti bonus.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">E' questa l' attuale sfida nel contenzioso civile e tributario.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Il nostro studio, nell'ottica di una coscienziosa formazione professionale e della difesa dei propri assistiti, ha approfondito le problematiche legate alla complessa materia, aggiornandosi e formandosi presso prestigiose Accademy. Per questo siamo in grado di fornire una assistenza di qualita' anche in materia di bonus edilizi, in favore di privati committenti, imprese, professionisti ed Amministratori di Condominio.</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 23:04:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[ALTRO BEL RISULTATO OTTENUTO DAL NOSTRO STUDIO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000051"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Concludiamo la settimana con un altro bel risultato ottenuto dal nostro studio!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto la collocazione con decreto immediatamente esecutivo di una neonata presso i parenti, difesi dall' Avv. Tiziana Chiapponi , collocata dalla nascita in Casa Famiglia atteso il provvedimento di sospensione della responsabilita' genitoriale di madre e padre.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">I parenti venivano ritenuti inaffidabili in quanto colpevoli, a dire della Procura, poi smentita in fase istruttoria, &nbsp;di non essersi attivati, seppure a conoscenza della situazione, durante la gravidanza, per l' adozione di tutti i provvedimenti a tutela della nascitura.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">La bambina, infatti, nasceva in crisi di astinenza positiva alle sostanze stupefacenti.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">A seguito di una intensa battaglia giudiziaria la minore e' stata affidata all' affetto dei suoi cari.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Partecipiamo con entusiasmo alla gioia della famiglia.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Buona vita piccola!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">I love my job </span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Avv. Tiziana Chiapponi</span></div><div><img class="image-1" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/331483312_895977111722309_8295407262966634322_n.jpg"  title="" alt="" width="440" height="685" /><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 23:21:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[NUOVA VITTORIA ANNO 2023]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=LAVORO"><![CDATA[LAVORO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000050"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Condividiamo con soddisfazione una nuova vittoria ottenuta dal nostro studio.<br>Un &nbsp;dipendente comunale rivendicava differenze retributive pari a oltre &nbsp;25.000,00 euro per avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle &nbsp;della categoria in cui era inquadrato.<br>L'istruttoria del giudizio è &nbsp;stata molto articolata: sono stati escussi testimoni, analizzati i vari &nbsp;ordini di servizio nonché i conteggi elaborati dal lavoratore assistito &nbsp;dall'Avv. Tiziana Chiapponi.<br>Il Tribunale di Latina sez. Lavoro condannava il Comune al pagamento delle differenze retributive.<br>Il Comune proponeva appello.<br>Anche &nbsp;la Corte d'Appello di Roma Sez. Lavoro confermava la sentenza di primo &nbsp;grado e condannava il Comune al pagamento delle spese legali del doppio &nbsp;grado di giudizio.<br>Il principio è il seguente: in caso di lavoro &nbsp;dipendente presso Ente pubblico le mansioni superiori effettivamente &nbsp;svolte non danno luogo al riconoscimento della qualifica - livello &nbsp;superiore, che può essere riconosciuto solo a seguito di concorso, ma &nbsp;comunque il dipendente ha diritto al pagamento delle relative differenze &nbsp;retributive.</span><br></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 21:48:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[FESTIVITÀ 22-23]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004F"><blockquote><div>A tutti i nostri clienti un felice augurio di buone feste.</div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 16:43:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[A TUTTA DIFESA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EVENTI"><![CDATA[EVENTI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004E"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Intervista dell'Avvocato Tiziana Chiappooni a tv odeon. Eccellenze italiane!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">► </span><span class="fs16lh1-5 ff1"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=bOSmuH6XbYE" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'youtube', url: 'https://www.youtube.com/watch?v=bOSmuH6XbYE', width: 720, height: 405, text: '', 'showVideoControls': true }]}, 0, this);" class="imCssLink"><b>VIDEO</b></a></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 11:14:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[DIFESA TRIBUTARIA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004D"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione legittimano l' impugnazione dell' estratto di ruolo relativamente agli atti non notificati o invalidamente notificati.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">In caso contrario, e' parere di questo studio, sarebbe stato leso il diritto del contribuente il quale si sarebbe trovato nell' impossibilita' oggettiva di difendersi dal Fisco.</span></div><div><img class="image-0" src="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/images/305968916_757073378962557_256965718254682608_n.jpg"  title="" alt="" width="640" height="1433" /><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 12:52:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[E LA CONDANNA E' STATA EMESSA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004B"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">E la condanna è stata emessa..</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Ma il lavoro del nostro studio continua per l'ottenimento della più ampia tutela della parte civile.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 15:41:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[CARTELLE EQUITALIA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004A"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Oggi parliamo di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e riscossione coattiva</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><a href="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/285257461_2977950442496967_679665566859178393_n.mp4" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'video', url: 'https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/285257461_2977950442496967_679665566859178393_n.mp4', width: 800, height: 450, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">GUARDA IL VIDEO</a></b></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 May 2022 16:10:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[CODICE ROSSO]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000049"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Intervista all'avvocato Tiziana Chiapponi - CODICE ROSSO - Maggio 2022</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><a href="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/282333980_158074140042767_7556127478828713724_n.mp4" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'video', url: 'https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/282333980_158074140042767_7556127478828713724_n.mp4', width: 900, height: 506, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">VIDEO</a></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 May 2022 14:10:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[INTERVISTA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EVENTI"><![CDATA[EVENTI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000048"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Uno &nbsp;stralcio della prima intervista rilasciata dall'Avv. Tiziana Chiapponi a &nbsp;Radio Roma Capitale in tema di cartelle esattoriali.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">L'attività &nbsp;dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è ripresa in pieno dopo il &nbsp;periodo di sospensione dovuto all'emergenza epidemiologica. Prima di &nbsp;darti per vinto, verifica la tua posizione.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Per prenotare la Tua sessione di colloquio puoi contattarci al </span><span class="fs11lh1-5"><b>3312851655</b></span><span class="fs11lh1-5 ff1"> o prenotare appuntamento sul nostro sito internet </span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">►</span> <a href="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/10000000_394464355612517_914116393124906412_n.mp4" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'video', url: 'https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/10000000_394464355612517_914116393124906412_n.mp4', width: 500, height: 281, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">VIDEO INTERVISTA</a></span></div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf2">►</span> <a href="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/contatti.html" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.avvocatochiapponitiziana.it/contatti.html', null, false)">CONTATTACI</a></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:51:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA CAUSA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000047"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Alla
 vigilia di una causa importante l'Avvocato vive un momento di 
raccoglimento... un momento tutto suo, intriso di pensieri, di ansia, ma
 anche di tanta fiducia. Rilegge pedissequamente ogni parola da lui 
scritta, ripassando nella sua mente ogni aspetto della vicenda che 
vorrebbe fare rilevare. E nel cuore ha un solo sentimento: l' 
aspettativa di giustizia. Un'aspettativa che conta non venga delusa, 
perchè la giustizia per il proprio assistito è anche la propria. Ed è in
 virtù di questa innata empatia, più o meno manifestata, e di questo 
straordinario senso di responsabilità che nutre nell'esercizio della 
propria professione, che l'Avvocato, ogni giorno, indossa la sua toga 
facendosi carico delle vicissitudini altrui... un carico di cui non si 
spoglia mai, se non quando, finalmente, vede i diritti per i quali si è 
tanto battuto, essere riconosciuti e tutelati.</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 09:21:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NUOVE SFIDE]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000046"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Un
 nuovo processo, una nuova sfida, un nuovo studio, una nuova occasione 
di approfondimento e di crescita... Grazie per la fiducia che sempre 
sapete confermarci.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 09:16:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000045"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Opposizione a decreto ingiuntivo basata sull'eccezione di non debenza degli interessi per superamento del tasso soglia di usura.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Il GI del Tribunale di Latina, accogliendo le modalità di calcolo effettuate dal contribuente nell'ambito della propria perizia econometrica, rigettava la provvisoria esecutorieta' 'del decreto ingiuntivo opposto. Soddisfazione per lo studio legale Avv. Chiapponi ed i propri collaboratori, nonché per il proprio assistito che finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Tiziana Chiapponi Luisa Paratore Paola Carucci</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">► <script> var showboxlinkceff65fe6f038222cf136d79dfe57450 = {'showThumbs': true,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.avvocatochiapponitiziana.it/files/275556499_5011776375535332_8761938828046597399_n.jpg','width': 960,'height': 546,'description': null}]};</script><a href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlinkceff65fe6f038222cf136d79dfe57450, 0, this)" class="imCssLink">TESTO</a></span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 23:33:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?opposizione-a-decreto-ingiuntivo</link>
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			<title><![CDATA[BUONE FESTE]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EVENTI"><![CDATA[EVENTI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000044"><blockquote><span class="fs11lh1-5"><br></span></blockquote><blockquote><span class="fs11lh1-5">Auguriamo a tutti i nostri clienti buone feste e un nuovo anno pieno di salute, felicità</span><br></blockquote><blockquote><div>e speranza per un mondo migliore!</div><div><span class="fs8lh1-5">Staff Avvocato Tiziana Chiapponi - </span><span class="fs8lh1-5">festività 2021-2022</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 23:41:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Cartelle annullate]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000043"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Annullate cartelle esattoriali per oltre 33.000,00 euro</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">E' questa la recente vittoria ottenuta dal nostro studio legale!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in accoglimento del ricorso proposto da un contribuente, rappresentato e &nbsp;difeso dall'Avv. Tiziana Chiapponi, ha interamente annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria esattoriale e tutte le cartelle di pagamento a questo sottese, per oltre 33.000,00. A fondamento del ricorso l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento per decorso del termine di prescrizione di legge.</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 10:51:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Rigettata revocatoria...]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000042"><blockquote><div><span class="fs11lh1-5 ff1">RIGETTATA REVOCATORIA PROPOSTA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Rigettato il ricorso in revocatoria di una sentenza resa dalla CTR Lazio proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">L'Ufficio, infatti, a seguito di una sentenza che aveva annullato una cartella esattoriale al contribuente pari a 122.000,00 euro c.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Chiapponi anche nel precednte giudizio, aveva proposto ricorso in revocatoria affermando che i Giudici sarebbero caduti in errore di fatto.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">La CTR Lazio, invece, accogliendo le ragioni del contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Chiapponi, ha confermato l'annullamento della cartella rigettando il ricorso in revocatoria proposto dall'Ade in quanto inammissibile, condannando, vieppiù, l'Ufficio al pagamento delle spese di lite.</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 23:28:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Nuovo Sito]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EVENTI"><![CDATA[EVENTI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000041"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Oggi </span><span class="fs10lh1-5 ff1"><b>3</b></span><span class="fs10lh1-5 ff1"> </span><span class="fs10lh1-5 ff1"><b>settembre 2021</b></span><span class="fs10lh1-5 ff1"> abbiamo trasferito il nostro dominio e nel contempo abbiamo fatto rifare il sito.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il tutto realizzato e gestito da:</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"> ►<span class="cf1"> <a href="https://rubiksolutions.it" target="_blank" class="imCssLink">rubiksolutions.it</a> </span>e <span class="cf1"><a href="https://templatedesign.it" target="_blank" class="imCssLink">templatedesign.it</a></span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 21:41:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Cartella Annullata 2021]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003F"><div><b><span class="fs11lh1-5 ff1">I</span><span class="fs11lh1-5 ff1">NTIMAZIONE DI PAGAMENTO ANNULLATA!</span></b></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">E' questo uno dei risultati conseguiti dallo studio legale Avv. Tiziana Chiapponi.<br>La &nbsp;CTP di Roma, infatti, accogliendo il ricorso proposto da un &nbsp;contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Chiapponi, ha &nbsp;integralmente accolto l'opposizione proposta dallo stesso avverso &nbsp;l'intimazione di pagamento annullando tutte le cartelle ad essa sottese. &nbsp;Infatti, la CTP di Roma ha rilevato la con corretta notifica delle &nbsp;cartelle ex art. 140 c.p.c. considerato che l'Agenzia delle Entrate &nbsp;Riscossione, non ha dato prova di avere inviato la raccomandata &nbsp;informativa dell'avvenuto deposito del plico presso la Casa Comunale, &nbsp;non permettendo, così, il perfezionamento delle notifiche.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 15:47:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Stop usura bancaria]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000040"><span class="fs11lh1-5 ff1">L'accertamento &nbsp;giudiziale dell'usura bancaria ed, in generale, delle anomalie dei &nbsp;contratti bancari implica, per il consumatore, l'onere di provare la &nbsp;sussistenza dei vizi lamentati. Per fare questo, generalmente ci si &nbsp;avvale di una perizia econometrica di parte alla quale vengono allegati i &nbsp;decreti ministeriali emanati ai sensi della L. 7 marzo 1996 n. 108, &nbsp;nell'ambito dei quali vengono stabiliti trimestralmente i tassi soglia &nbsp;di usura. Con la sentenza del 13.05.2020 n. 8883 emessa dalla Corte di &nbsp;Cassazione Civile, Sez. III, gli Ermellini, invece, hanno ritenuto &nbsp;accertabile in sede giudiziaria la verifica dell'eventuale superamento &nbsp;dei limiti imposti dalla richiamata normativa, anche in assenza di &nbsp;allegazione dei decreti ministeriali, purchè, però, vi siano &nbsp;contestazioni chiare, precise e puntuali, e che la CTU richiesta non sia &nbsp;semplcemente esplorativa. Alla luce di tale sentenza lo studio legale &nbsp;Chiapponi, ha ottenuto la nomina di un CTU nell'ambito di un giudizio &nbsp;avente ad oggetto opposizione all'esecuzione basato su atto di mutuo, &nbsp;dal cui esame ne è conseguito un esito favore per il contribuente.<br>Se &nbsp;sei destinatario di richieste di pagamento da parte di banche e &nbsp;finanziarie, verifica la Tua posizione, i contratti bancari possono &nbsp;nascondere molte insidie.<br>Per info e prenotazione delle vostre &nbsp;sessioni di colloquio contattare lo studio al n. 3312851655.</span></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 09:50:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?stop-usura-bancaria</link>
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			<title><![CDATA[La notifica può essere provata tramite fotocopie?]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Spesso nei giudizi in cui il contribuente contesta la <strong>regolarità </strong>o<strong> esistenza della notifica</strong> delle cartelle esattoriali o altri atti della riscossione, <strong>Equitalia</strong> si limita a produrre in giudizio le <strong>copie</strong> delle relate e degli avvisi di ricevimento o, addirittura, copia del solo estratto di ruolo.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, qualora contestata dal contribuente, la <strong>documentazione in fotocopia </strong>non sia sufficiente a soddisfare l'onere probatorio e che siano piuttosto necessari le <strong>relate </strong>e gli<strong> avvisi di ricevimento in originale</strong>.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Non solo. Tali documenti attestanti la notifica devono essere strettamente correlati agli atti ai quali si riferiscono.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">A tal proposito tanto la Cassazione quanto la giurisprudenza di merito<strong></strong> affermano l'<strong>inidoneità dell'estratto di ruolo </strong>a provare il contenuto della cartella di pagamento e della notifica in quanto:</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">a) &nbsp;l'estratto, in quanto tale, è meramente riproduttivo di una o più &nbsp;&nbsp;parti della cartella, eliminate a discrezione della parte attestatrice, &nbsp;che però se ne vuole avvalere in giudizio.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">b) &nbsp;l'estratto è dichiarato conforme dallo stesso concessionario il quale &nbsp;non ha potestà di autenticazione di atti dallo stesso formati. In altri &nbsp;termini Equitalia non ha il potere di dichiarare la copia <strong>conforme all'originale</strong> &nbsp;sia perché non ha i poteri propri del pubblico ufficiale sia perché in &nbsp;ogni caso è parte della causa e quindi comunque non imparziale.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il &nbsp;principio dell'onere della prova impone ad Equitalia di esibire il &nbsp;titolo su cui si basa il proprio credito e cioè la cartella esattoriale &nbsp;con tutte le attestazioni dell'avvenuta notifica. Non è sufficiente, &nbsp;dunque, il semplice estratto di ruolo in quanto "esso è un semplice <strong>atto interno</strong> di parte a cui la legge non conferisce alcuna valenza di veridicità" <strong></strong>.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Dunque, Equitalia è tenuta ad esibire, a riprova del rispetto della sequenza procedimentale prodromica all'esecuzione forzata:</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">a) la <strong>ricevuta di ritorno</strong> della raccomandata con la quale è stata notificata la cartella di pagamento o la <strong>relata di notifica</strong>;</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">b) la copia della <strong>cartella di pagamento</strong>.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Solo in tal modo, il Concessionario può dare piena prova sia del contenuto che della notifica della cartella<strong></strong>.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Quanto detto trova riscontro anche in un importante pronuncia delle <strong>Sezioni Unite della Cassazione</strong> secondo cui l'estratto di ruolo è inidoneo ai fini dell'iscrizione dell'<strong>ipoteca</strong> &nbsp;per la seguente motivazione: l'estratto di ruolo è un semplice atto &nbsp;amministrativo interno generalmente consistente nell'elencazione di una &nbsp;pluralità di cartelle e di importi da pagare.</span></div><div><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p="" class="fs10lh1-5 ff1"> </p&gt;tale></div><div align="justify"><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p="" class="fs10lh1-5 ff1"><div>Per &nbsp;completezza, si segnala anche l'orientamento opposto, tuttavia &nbsp;minoritario, secondo cui, ai fini della prova della validità della &nbsp;notifica della cartella, può ritenersi sufficiente già la semplice <strong>copia della ricevuta di ritorno della raccomandata a/r</strong><strong>. </strong></div><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p=""> </p&gt;tale></p&gt;tale></div><div align="justify"><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p="" class="fs10lh1-5 ff1"><div>Ciò &nbsp;in quanto Equitalia, in qualità di organo indiretto della pubblica &nbsp;amministrazione, avrebbe i poteri di autenticazione delle copie al pari &nbsp;di un <strong>pubblico ufficiale</strong>.</div><p&gt;tale elencazione="" non="" consente="" al="" contribuente="" di="" risalire="" a="" quale="" -="" tra="" i="" vari="" importi="" ivi="" indicati="" si="" riferisce="" il="" credito="" per="" è="" stata="" iscritta="" l'ipoteca.="" tale="" interpretazione="" estende="" analogia="" dall'ipoteca="" qualsiasi="" altro="" atto="" dell'esecuzione="" (per="" esempio="" pignoramento).<p=""> 						<br> 						</p&gt;tale></p&gt;tale></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[1] </strong>Cass. sent. n. 16929/2012, CTP Bari sent. n. 27/09/2013.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[2] </strong>CTR Milano sent. n. 63/14/13.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[3]</strong> CTP Genova sentenza n. 11/01/2012 del 2005.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[4]</strong> Cass. Sez. Unite sent. n. 4126/20</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 07:25:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Non si sfugge alla notifica]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Ecco dunque <strong>come cambia la cartella di pagamento </strong>e come funziona la procedura.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Si provvederà innanzitutto, per come ovvio, a notificare l'atto al <strong>legittimo destinatario</strong>. &nbsp;Tuttavia, se non è possibile eseguire la notifica in questo modo, &nbsp;perché non viene trovato il destinatario o per assenza o incapacità o &nbsp;per rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti al posto del &nbsp;destinatario, si procederà a un complesso iter di formalità da &nbsp;rispettare con precisione. Pena la nullità della notifica.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Tale iter si compone di tre diversi adempimenti:</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">1. Subito dopo il tentativo di notifica al destinatario, si provvederà al deposito dell'atto nella <strong>Casa Comunale</strong>;</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">2. quindi si effettuerà l'<strong>affissione </strong>dell'avviso &nbsp;di tale deposito in una busta chiusa e sigillata, alla casa di &nbsp;abitazione, ufficio o azienda del contribuente che non è stato reperito;</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">3. infine ci sarà l'<strong>invio della raccomandata </strong>con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">In &nbsp;questo modo, le cartelle di pagamento seguiranno la stessa &nbsp;disciplina, &nbsp;in tema di notifiche, prevista già per gli atti di accertamento<strong></strong>.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">A seguito delle modifiche apportate alla relata di notifica delle cartelle esattoriali, i <strong>termini per presentare ricorso</strong> inizieranno a partire dalla <strong>data di ricezione della raccomandata</strong> &nbsp;con la quale il contribuente viene informato del deposito nell'atto in &nbsp;Comune oppure, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.</span></div><div> 						<span class="fs10lh1-5 ff1"><br> 						 </span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[1]</strong> Provv. del 5.03.2013.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[2]</strong> &nbsp;C. Cost. sent. n. 258 del 19.11.2012, che aveva dichiarato &nbsp;l'illegittimità del terzo comma (attualmente il quarto comma) dell'art. &nbsp;26 del Dpr 602/1973 nella parte in cui stabilisce che "Nei &nbsp;casi &nbsp;previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, la &nbsp;notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità &nbsp;stabilite dall'articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n.600" invece che &nbsp;"Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è &nbsp;abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della &nbsp;cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'articolo &nbsp;60, primo comma, lettera e) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600", cioè del &nbsp;decreto sull'accertamento.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[3]</strong> La &nbsp;Corte costituzionale aveva uniformato le modalità di notifica degli &nbsp;atti di accertamento, ex art.60 del Dpr 600/1973 e delle cartelle di &nbsp;pagamento ex art. 26, del Dpr 6021973, in caso di <strong>irreperibilità relativa </strong>del &nbsp;destinatario, o nel caso di assenza o incapacità o rifiuto delle &nbsp;persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario. Per &nbsp;la notifica della &nbsp;cartella, la Corte ha ristretto la sfera di &nbsp;applicazione del combinato disposto degli articoli 26, quarto comma, del &nbsp;Dpr 602/1973 e 60, primo &nbsp;comma, lettera e) del Dpr 600/1973, alla sola &nbsp;ipotesi di <strong>irreperibilità assoluta </strong>del destinatario, o &nbsp;in caso di mancanza, nel Comune, dell'abitazione, ufficio o azienda del &nbsp;contribuente, con conseguente applicabilità, nella diversa ipotesi di &nbsp;irreperibilità relativa, alla disciplina ordinaria di cui all'articolo &nbsp;140 del Codice di procedura civile, in base al &nbsp;disposto dell'articolo &nbsp;26 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 07:22:00 GMT</pubDate>
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		<item>
			<title><![CDATA[Equitalia può pignorare il fondo patrimoniale?]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">In generale, i beni che costituiscono il <strong>fondo patrimoniale</strong> &nbsp;possono essere oggetto di pignoramento ed esecuzione forzata solo nel &nbsp;caso in cui le obbligazioni per le quali il creditore procede siano &nbsp;state contratte dal debitore per far fronte ai <strong>bisogni essenziali della famiglia</strong>.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Tuttavia &nbsp;la valutazione dei bisogni della famiglia non è un concetto univoco, in &nbsp;quanto varia per ciascun nucleo familiare, essendo i coniugi liberi di &nbsp;indirizzare la vita comune per come preferiscono e di stabilire quali sono gli obiettivi che intendono raggiungere. Difatti, recentemente, la <strong>Cassazione </strong>ha fornito un'interpretazione abbastanza ampia del concetto di "<strong>bisogni della famiglia</strong>", &nbsp;ricomprendendovi anche i debiti contratti per far fronte all'attività &nbsp;professionale o di impresa di uno dei coniugi (leggi: "Fondo &nbsp;&nbsp;patrimoniale: si pignora più facilmente; bisogni della famiglia più &nbsp;&nbsp;ampi").</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Proprio per questo motivo, non è ancora chiaro, in giurisprudenza, se i <strong>debiti tributari</strong> possano considerarsi o meno contratti nell'interesse della famiglia.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Alcuni ritengono che l'Agente della Riscossione non possa aggredire i beni del fondo patrimoniale per soddisfare <strong>crediti tributari </strong>che sorgono <strong>per legge</strong>, al verificarsi cioè di determinati presupposti, e non in quanto contratti per i bisogni della famiglia.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Si è anche tentato di distinguere i debiti in base alla <strong>tipologia </strong>del tributo per il quale Equitalia agisce: un debito derivante da <strong>Irpef</strong> &nbsp;sui redditi fondiari dei beni costituiti in fondo è sicuramente &nbsp;estraneo ai bisogni della famiglia e, come tale, non potrebbe &nbsp;&nbsp;giustificare l'aggressione al fondo patrimoniale.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Le aule dei tribunali di primo e secondo grado non sono tutte d'accordo. In alcuni casi propendono per l'<strong>aggredibilità</strong> dei beni del fondo<strong></strong>, e in altri casi per l'<strong>esclusione</strong>. Sembra però prevalere la tesi dell'illegittimità del pignoramento contro i beni inseriti nel fondo patrimoniale.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Per la <strong>Cassazione</strong>, invece, si può iscrivere <strong>ipoteca</strong> &nbsp;sui beni del fondo patrimoniale, appartenenti al coniuge o al terzo, se &nbsp;il debito è stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della &nbsp;famiglia e, se contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il &nbsp;titolare del credito per cui l'esattore procede alla riscossione non &nbsp;conosceva tale estraneità.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Sono ricomprese nei "<strong>bisogni della famiglia</strong>" &nbsp;anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo &nbsp;della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, &nbsp;con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o &nbsp;caratterizzate da interessi meramente speculativi.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Viceversa <strong>non può essere iscritta ipoteca</strong> &nbsp;se il creditore conosceva tale estraneità. È il contribuente a dover &nbsp;dimostrare che il debito per cui è stata iscritta l'ipoteca è stato &nbsp;contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il &nbsp;creditore ne era a conoscenza <strong></strong>.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">In ogni caso, a prescindere dalla natura del credito tributario, Equitalia <strong>può sempre</strong> agire per ottenere dal tribunale la <strong>revocatoria </strong>del &nbsp;fondo patrimoniale (purché l'azione venga intrapresa entro 5 anni dalla &nbsp;costituzione del fondo stesso). Insomma, in tal caso, a meno che non &nbsp;sia già trascorso il quinquennio, il fondo si considera mai effettuato &nbsp;nei confronti di Equitalia. Quest'ultima però deve dimostrare che il &nbsp;debitore abbia costituito il fondo al solo scopo di frodare i creditori.</span></div><div> 						<span class="fs10lh1-5 ff1"><br> 						</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[1]</strong> Art. 170 cod. civ. Cass. n. 5684/2006.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[2]</strong> CTR Toscana, sent. n. 88 del 21.01.2014; CTP Varese, sent. n. 11 del 17.02.2012; CTP Milano, sent. n. 64 del 20.02.2012.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[3]</strong> CTR Lazio sent. n. 2218 dell'8.04.2014; CTP Milano sent. n. 70 del 15.02.2012; CTP Lecce sent. n. 283 del 24.05.2011.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>[4]</strong> Cass. sent. n. 5385 del 5.03.2013; Cass. sent. n. 7880 del 18.05.2012; Cass. sent. n. 13622 del 4.06.2010.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 07:20:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Giudice condanna Equitalia]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><b><i class="fs11lh1-5 ff1">annullate cartelle per 660mila euro</i></b></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Sentenza storica del Tribunale di Venezia: la vittoria dell'artigiano darà il via a migliaia di ricorsi. </span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">L'associazione dei consumatori esulta: <i>"Davide può battere Golia"</i></span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Una sentenza storica, che aprirà le porte a migliaia di annullamenti di cartelle esattoriali che <strong>Equitalia</strong> invia illegittimamente ai contribuenti. <br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Una &nbsp;sconfitta, sonora, quella dell'Agenzia di riscossione delle tasse. Una &nbsp;batosta che fa rialzare la testa ad artigiani e semplici cittadini &nbsp;tartassati dal Fisco.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Con la sentenza 3079 del 2015, emessa pochi giorni fa, il <strong>Tribunale di Venezia </strong>ha &nbsp;cancellato le cartelle esattoriali che un artigiano aveva ricevuto per &nbsp;il valore complessivo di 660mila euro. E a stupire non è solo l'entità &nbsp;dell'annullamento, ma le motivazioni scritti dal giudice nella sentenza. &nbsp;Il giudice ha sancito che Equitalia può emettere, notificare cartelle e &nbsp;agire solo s<strong>e in possesso dei requisiti &nbsp;validi e documentabili che gli permettono di giustificare le richieste &nbsp;che fa al debitore a nome degli enti pubblici per cui opera</strong>. Inoltre, la prova dell'esistenza dei requisiti deve essere fornita da Equitalia (o dal creditore) <b>e non dal &nbsp;presunto debitore. </b>Un &nbsp;cambio di prospettiva che alleggerisce il peso sulle spalle di &nbsp;artigiani e commercianti che si trovassero in contenzioso con il fisco. &nbsp;Secondo l'Associazione di tutela dei consumatori (Aua) che ha seguito la &nbsp;vicenda, la sentenza potrebbe provocare un precedente in giurisprudenza &nbsp;capace di annullare migliaia di <strong>cartelle</strong> esattoriali.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">"Sono sentenze come questa che fanno la giurisprudenza e che dimostrano che anche Davide può battere Golia. <br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">In &nbsp;Una società di capitali che, legittimamente, persegue scopi di lucro &nbsp;non può gestire la riscossione delle tasse e dei tributi lucrando sugli &nbsp;stessi ed aggravando le già precarie condizioni del contribuente. <br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">L'erario &nbsp;incasserebbe molto di più limitandosi ad esigere gli importi dovuti &nbsp;maggiorati dei soli interessi legali senza gli aggi e le more che &nbsp;trasformano somme normali in macigni "insostenibili". </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 07:18:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Ipoteca per 20mila euro Annullata -  Recupero Crediti]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div><span class="fs11lh1-5 ff1">ANNULLATA ISCRIZIONE IPOTECARIA ESATTORIALE E TUTTE LE CARTELLE DI PAGAMENTO IVI SOTTESE PER OLTRE 20.000,00 EURO<br></span><span class="fs11lh1-5 ff1">Ed &nbsp;anche oggi siamo lieti di comunicare l'ultimo risultato ottenuto dal &nbsp;nostro studio: l'annullamento integrale dell'ipoteca esattoriale &nbsp;iscritta sui beni di una società, rappresenta e difesa dall'Avv. Tiziana &nbsp;Chiapponi, nonché di tutte le cartelle di pagamento poste a fondamento &nbsp;dell'illegittima pretesa tributaria.<br></span><span class="fs11lh1-5 ff1">A stabilirlo è stata la &nbsp;Commissione Tributaria di Latina con una recentissima sentenza in cui ha &nbsp;accolto totalmente il ricorso proposto dal contribuente per mancata &nbsp;notificata notifica delle cartelle di pagamento, intervenuta &nbsp;prescrizione delle stesse, nonché sproporzionatezza della misura &nbsp;cautelare adottata atteso l'elevato valore dei beni da sottoporre ad &nbsp;ipoteca ed il debito per cui si procedeva.<br></span><span class="fs11lh1-5 ff1">Non pagare se non dovuto - difenderti è un tuo diritto!<br></span><span class="fs11lh1-5 ff1">Studio legale Avv Tiziana Chiapponi - Responsabile Movimento No Tax sede di Aprilia</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 23:34:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Un altro risultato]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=LOCAZIONI"><![CDATA[LOCAZIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003E"><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Oggi vogliamo condividere un altro ottimo risultato ottenuto dallo studio legale Avv. Tiziana Chiapponi in tema di recupero crediti. </span><span class="fs11lh1-5 ff1">Il caso: </span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">il proprietario di un immobile ad uso commerciale si rivolgeva all'Avv. Tiziana Chiapponi al fine di recuperare i propri crediti per mancato pagamento dei canoni di locazione ad uso commerciale. Il proprietario era in possesso di un documento sottoscritto dal conduttore in cui si riepilogavano le somme dovute. L'Avv. Chiapponi, quindi, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo il quale veniva notificato unitamente all'atto di precetto con il quale si ingiungeva il pagamento entro i 10 giorni successivi. Avverso l'atto di precetto proponeva opposizione il conduttore eccependo che le somme indicate nel decreto ingiuntivo, e quindi anche nell'atto di precetto, in realtà non tenevano conto di ulteriori presunte somme pagate dal conduttore.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">La decisione: Il Tribunale di Latina ha rigettato l'opposizione applicando l'art. 615 c.p.c., ritenendo che le predette contestazioni dovevano essere eventualmente formulate e provate nell'ambito dell'opposizione a d.i. ai sensi dell'art. 645 c.p.c.. Infatti, con l'art. 615 c.p.c. la pretesa esecutiva del creditore avrebbe potuto essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo monitorio. Per tali motivi il Tribunale di Latina ha rigettato l'avversa opposizione condannando il debitore financo al pagamento delle spese legali per oltre 5.0000,00.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Nel frattempo, in virtù dell'ottenimento del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il &nbsp;creditore ha potuto agire esecutivamente per il recupero del proprio credito di oltre 29.000,00 euro.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Per recuperare il tuo credito visita il nostro sito www.avvocatotizianachiapponi.it o prenota la tua sessione di colloquio al 3312851655.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 09:54:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Registrazione del Marchio]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=MARCHI_E_BREVETTI"><![CDATA[MARCHI E BREVETTI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1">REGISTRARE IL VOSTRO MARCHIO SIGNIFICA TUTELARE IL VOSTRO LAVORO</span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1">Il marchio è il segno distintivo della vostra azienda e dei prodotti e dei servizi da voi commercializzati e/o prodotti. Il marchio, quindi, vi permette di distinguervi dalla concorrenza. Per questo è importante tutelarlo. Registrare il vostro marchio, quindi, significa tutelare il vostro lavoro, ciò che faticosamente avete costruito fino ad oggi e che vi ha permesso di crescere e di farvi conoscere come eccellenze del vostro territorio. Lo studio legale Avv. Tiziana Chiapponi è in grado di assistervi ed affiancarvi nella realizzazione del marchio e nella sua successiva registrazione. Ciò grazie alla propria competenza sviluppata in ogni ambito del settore societario e commerciale, e grazie ad una fitta rete di collaborazioni, anche esterne allo studio, comprese quelle con grafici pubblicitari.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1">Per sessioni di colloquio ed info sulla registrazione marchi potete contattarci al 331.2851655 e saremo lieti di aiutarvi.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 14:06:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Annullamento cartella]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Lo studio legale Avv. Tiziana Chiapponi è lieto di condividere l'ultimo obiettivo raggiunto dallo studio.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto il ricorso in secondo grado proposto da una società rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Chiapponi, ribaltando completamente l'esito del giudizio di primo grado che non aveva riconosciuto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento notificata alla società contribuente.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il Collegio d'Appello, invece, rilevando la carenza probatoria circa la corretta esecuzione della notifica e dei successivi atti interruttivi della prescrizione alla società contribuente, ha annullato la cartella di pagamento opposta, cancellando così un debito per oltre 122.000,00 asseritamente dovuto a titolo di iva.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Soddisfazione per la società contribuente e per lo studio legale Avv. Chiapponi che portano a casa un altro ottimo risultato.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 14:10:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Il nostro lavoro]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003D"><div><span class="fs11lh1-5 ff1">La legge è uguale per tutti...l' esperienza e la preparazione professionale no.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">In questo mese il nostro studio ha ottenuto molteplici vittorie: risarcimenti danni concessi, cartelle di pagamento e pignoramenti esattoriali annullati, &nbsp;accertamenti tecnici totalmente accolti.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Lieti di offrire fatti e non parole.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 11:07:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Applicazione APP]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><span class="fs11lh1-5 ff1">lo &nbsp;studio legale Avv. Tiziana Chiapponi si trova anche sull'applicazione &nbsp;smanapp. Lo studio è, infatti, stato selezionato tra le eccellenze degli &nbsp;studi legali &nbsp;pontini al fine di offrire servizi di assistenza legale, &nbsp;in particolare riguardanti il settore del risarcimento danni per &nbsp;sinistri stradali e di qualsiasi altro genere, nonché infortunistica &nbsp;stradale, reati stradali e da circolazione per gli iscritti alla &nbsp;predetta applicazione.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 15:34:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Vendicarsi dopo un tradimento è reato?]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">In caso di tradimento da parte di un &nbsp;coniuge la reazione più comune è pensare "ora mi vendico!! ". Ma fino a &nbsp;che limite ci si può spingere? Ebbene, la risposta è che il limite è &nbsp;molto stretto.. in altre parole, siate signori, congratulatevi e &nbsp;procedete per le vie legali senza cedere all'ira e cadere in &nbsp;provocazioni. Infatti, sebbene come reazione "a caldo" venga tollerato &nbsp;l'utilizzo di un linguaggio non proprio da lord inglesi, il perseverare &nbsp;nell'utilizzo di questo linguaggio potrebbe farvi incorrere &nbsp;nell'ingiuria. Sul punto vi è da dire che sebbene l'ingiuria sia un &nbsp;reato ormai depenalizzato, il coniuge "traditore" potrebbe citarvi per &nbsp;ottenere il ristoro dei danni subiti considerata la lesione del proprio &nbsp;onore, dignità ed orgoglio personale. Se pensate che graffiargli/le la &nbsp;macchina possa essere una buona soluzione, ancora una volta vi &nbsp;sbagliate. Infatti rischiate di essere querelati &nbsp;e conseguentemente &nbsp;perseguiti penalmente e civilmente per il reato di danneggiamento. Se &nbsp;ancora pensate di sbandierare ai quattro venti quanto il vostro coniuge &nbsp;sia infedele e dalla dubbia integrità, rischiate di essere perseguiti &nbsp;per il reato di diffamazione, e se lo fate utilizzando i social, &nbsp;rischiate di essere perseguiti per diffamazione a mezzo stampa. Se, &nbsp;ancora, pensate di tartassare giornalmente il coniuge infedele con &nbsp;parole offensive, magari anche seguendolo, e minacciandogli/le di &nbsp;fargliela pagare nei modi più disparati, commetterete il reato di &nbsp;minaccia e, nei casi più gravi, di stalking. Insomma, se il tradimento &nbsp;non è un reato ma solo un illecito civile, ingiuriare, minacciare, &nbsp;seguire, usare violenza verbale e/o psicologica, invece, sono reati. Il &nbsp;risultato? Dalla ragione passerete al torto! L'invito è, dunque, quello &nbsp;di usare i mezzi di difesa messi a disposizione dal legislatore, ed &nbsp;affrontare la disavventura che vi ha visto partecipi come insegnamento &nbsp;di vita, mostrandovi superiori nei confronti di chi ha tradito, &nbsp;augurandogli/le buona vita. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 16:38:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Pignoramento e blocco pensioni]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=PENSIONI"><![CDATA[PENSIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Con<strong> la legge di bilancio 2018</strong> si sono introdotte <strong>delle novità in</strong> &nbsp;&nbsp;materia di crediti esattoriali che interessano anche i pensionati. Nel &nbsp;&nbsp;dettaglio, per assicurare la riscossione dei crediti esattoriali la PA &nbsp;&nbsp;può effettuare un blocco dei pagamenti fino alla <strong>soglia di 5mila euro.</strong> &nbsp;&nbsp;Spieghiamo meglio quindi quali effetti avrà tale misura partendo &nbsp;&nbsp;proprio dalla recente circolare Inps del 12.03.2018 n.1085. Tale &nbsp;&nbsp;circolare precisa innanzitutto che sarà concesso più tempo all’Agenzia &nbsp;&nbsp;delle entrate riscossione per procedere al pignoramento: <strong>non più 30 giorni ma 60 giorni</strong>.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">In questo arco temporale, quindi, la PA sospende l’ordinativo di pagamento <strong>in favore del contribuente interessato. </strong>Procede quindi a chiedere all’Agente della Riscossione se il contribuente beneficiario è debitore di somme per l<strong>’omesso pagamento</strong> di una o più i cartelle di pagamento. </span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">L’agenzia delle Entrate riscossione risponde entro 5 giorni e in caso di risposta positiva <strong>ha 60 giorni di tempo</strong> &nbsp;&nbsp;per attivare la procedura di riscossione. Tale termine serve sia a &nbsp;&nbsp;consentire la notifica dell’atto di pignoramento sia a permettere al &nbsp;&nbsp;privato inadempiente di adempiere. Il blocco resterà per 2 mesi dalla &nbsp;&nbsp;comunicazione del debito da parte dell’agente di riscossione alla PA se &nbsp;&nbsp;l’ordinativo di pagamento a cui si riferisce è stato emesso a partire &nbsp;&nbsp;dal 1/03/2018, ma anche per ordinativi emessi prima, <strong>se i 30 giorni non s</strong>ono ancora trascorsi alla medesima data.</span></div><div> </div><div><strong class="fs10lh1-5 ff1"><br></strong></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>Blocco della pensione a chi non paga le cartelle esattoriali</strong>: i dettagli</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Per &nbsp;quanto riguarda la categoria dei pensionati, invece, coloro che &nbsp;hanno &nbsp;maturato debiti con l’Agenzia Entrate Riscossione per cartelle di &nbsp;&nbsp;pagamento non saldate<strong>, possono vedersi sospesi gli accrediti della pensione in loro favore. </strong>Sarà &nbsp;&nbsp;infatti l’Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia, a verificare e &nbsp;&nbsp;controllare i debiti erariali superiori a 5mila euro, ma anche &nbsp;inferiori &nbsp;a tale limite <strong>(e non più 10.000</strong>).Ecco &nbsp;quindi che una volta verificato ciò la &nbsp;prestazione viene accantonata e &nbsp;il relativo pagamento della pensione &nbsp;sospeso per un massimo di 60 &nbsp;giorni. In detto termine, anche in questo &nbsp;casi l’Agente della &nbsp;riscossione può attivare l<strong>a procedura di pignoramento.</strong> &nbsp;&nbsp;Stesso discorso vale non solo per le pensioni ma anche per le &nbsp;indennità &nbsp;di fine rapporto e di fine servizio. Restano salve le &nbsp;prestazioni &nbsp;assistenziali, le rendite Inail e le prestazioni erogate &nbsp;per conto di &nbsp;altri soggetti.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Evidenziamo che benché l’Inps, in tali casi, possa quindi non erogare l’assegno pensionistico, deve comunque <strong>rispettare dei limiti</strong>. &nbsp;&nbsp;Ovvero deve essere accantonata solo una parte della pensione pari ad &nbsp;&nbsp;una volta e mezzo l’assegno sociale. Il massimo pignorabile è quindi &nbsp;&nbsp;1/5, <strong>detratto il minimo vitale.</strong> Nel caso non vengano &nbsp;&nbsp;rispettati tali limiti di pignorabilità, il pensionato può comunque &nbsp;&nbsp;sempre rivolgersi ad un avvocato e fare ricorso mediante un'opposizione &nbsp;&nbsp;all’esecuzione. Un’eventuale ricorso in autotutela non sospende di &nbsp;certo &nbsp;i termini per il ricorso al giudice. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 16:38:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Violenza psicologica: cos'è e come riconoscerla]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">L'abuso &nbsp;psichico viene definito come " un attacco diretto contro la fiducia in &nbsp;sé e l'autostima di una persona"e comprende comportamenti quali le &nbsp;critiche costanti, il ridicolizzare, le continue accuse di infedeltà, il &nbsp;minare l'altrui genitorialità di fronte ai figli,ed in generale, il non &nbsp;tollerare il disaccordo. Tali atteggiamenti devono essere reiterati nel &nbsp;tempo, e devono essere tali da compromettere la sfera psichica della &nbsp;vittima e le sue stesse relazioni sociali e familiari incidendo sulla &nbsp;qualità della vita come normale realizzazione della persona. Tale &nbsp;violenza assume rilievo nei reati di maltrattamenti in famiglia, di &nbsp;minaccia e di atti persecutori nell'ambito dei quali la violenza &nbsp;psicologica è uno strumento attraverso cui il reato viene compiuto. <br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Ai &nbsp;fini della prova la giurisprudenza ha ammesso l'utilizzo di &nbsp;registrazioni telefoniche intervenute &nbsp;tra la vittima ed il reo in &nbsp;assenza di terze persone. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 16:40:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[25 Novembre: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne !! ]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il &nbsp;tentativo di cristallizzare la violenza di genere in un'unica &nbsp;definizione &nbsp;universalmente riconosciuta ed accettata è da sempre stata &nbsp;una esigenza del mondo giuridico. Ma catalogare e riordinare un concetto &nbsp;così vasto e dalle mille sfaccettature in un'unica definizione appare &nbsp;riduttivo. Più definizioni di violenza di genere sono contenute nella &nbsp;Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne approvata &nbsp;nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed ancora nella &nbsp;Dichiarazione della IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino &nbsp;approvata nel 1995, e poi ancora nella Convenzione di Istanbul e nella &nbsp;Direttiva 2019/29 UE sulla tutela delle vittime. Ma la realtà è che non &nbsp;esiste un'unica definizione di violenza, ed ancor più di violenza di &nbsp;genere, essendo ogni "maschio" o "femmina", uomo o donna a maniera sua, &nbsp;con le proprie peculiarità e sfaccettature, così come ogni forma di &nbsp;violenza si manifesta in maniera autonoma, qualificandosi come tipica o &nbsp;atipica. Ciò che, comunque, deve confortare le donne vittime di &nbsp;violenza, è che la violenza è oggetto di attenzione per il mondo &nbsp;giuridico e per l'ordinamento italiano, che più volte ha rimesso mano &nbsp;alle proprie normative, cercando ogni volta di apportare nuovi e più &nbsp;efficaci strumenti. In ultimo, ma non per importanza, il &nbsp;DDL 1200/2019, &nbsp;definito "Codice Rosso" il quale ha introdotto importanti novità per &nbsp;quanto riguarda le misure di contrasto al fenomeno della violenza di &nbsp;genere: ha previsto, infatti, una corsia preferenziale per le indagini, &nbsp;ha introdotto i reati di &nbsp;revenge porn, deformazione permanente &nbsp;dell'aspetto mediante lesioni al viso e matrimoni forzati, aumenti di &nbsp;pena per i reati di stalking e violenza sessuale, una formazione &nbsp;specializzata da parte degli organi di Polizia e la trasmissione &nbsp;obbligatoria dei provvedimenti al giudice civile. Insomma, sono stati &nbsp;introdotti molti strumenti a tutela delle donne vittime di violenza. &nbsp;Pertanto, auspichiamo che tutte le donne vittime di violenza abbiano il &nbsp;coraggio di denunciare. Noi dello Studio Legale Avv. Tiziana Chiapponi &nbsp;saremo sempre al loro fianco.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 16:41:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Nuova Vittoria]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div> 	</div><div><strong class="fs10lh1-5 ff1">Ottobre 2020<br></strong></div><div><strong class="fs10lh1-5 ff1">NUOVA VITTORIA PER LO STUDIO LEGALE AVV. TIZIANA CHIAPPONI IN TEMA DI DIMISSIONI</strong></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il &nbsp;Tribunale di Latina in accoglimento del ricorso proposto da una &nbsp;lavoratrice rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Chiapponi, ha &nbsp;accertato e dichiarato la NULLITA' ED INEFFICACIA DELLE DIMISSIONI RESE &nbsp;DALLA LAVORATRICE,MADRE DI UN FIGLIO DI ETA' INFERIORE AI 3 ANNI, per &nbsp;non essere state le stesse convalidate dal Servizio Ispettivo del &nbsp;Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per &nbsp;territorio.<br>Infatti l'art. 55 co. 4 d.l.vo 26.3.2001 n. 151 come &nbsp;sostituito dall'art. 4 co. 16 l. 28.6.2012 n. 92, dispone: "La &nbsp;risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni &nbsp;presentata dalla lavoratrice (...) durante i primi tre anni di vita del &nbsp;bambino (...) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del &nbsp;Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per &nbsp;territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia &nbsp;della risoluzione del rapporto di lavoro". Non è sufficiente, dunque, &nbsp;la convalida effettuata dal Centro per l'Impiego. In conseguenza di &nbsp;detta motivazione, il datore di lavoro è stato condannato a risarcire i &nbsp;danni subiti dalla lavoratrice quantificati in 10.000,00 euro circa. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 15:42:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Alienazione parentale ed affidamento esclusivo dei minori al padre.]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Oggi &nbsp;segnaliamo una interessantissima sentenza in tema di alienazione &nbsp;parentale che ha visto affidare in maniera esclusiva i minori al padre, &nbsp;vittima, insieme ai figli, di alienazione parentale effettuata ad opera &nbsp;della madre dei minori.Quest'ultima, infatti, nel corso del tempo, aveva &nbsp;influenzato i minori dipingendo un' immagine paterna violenta creando, &nbsp;dunque, distacco emotivo degli stessi nei confronti del padre. Il padre, &nbsp;quindi, decideva di ricorrere al Tribunale, il quale, disposta una &nbsp;consulenza psicologica e tentata una mediazione familiare al fine di &nbsp;ottenere un riavvicinamento tra i minori ed il padre, decideva di &nbsp;modificare i provvedimenti relativi alle visite presso il padre, che &nbsp;hanno consentito, da un lato, la ricostituzione del rapporto padre &nbsp;-figli, e dall'altro, di valutare l'atteggiamento ostruzionistico della &nbsp;madre dei minori."Le nuove disposizione danno così i loro frutti: esse &nbsp;hanno consentito infatti e finalmente che si realizzasse la &nbsp;&lt;&lt;resurrezione del padre&gt;&gt;, così come indicato dagli &nbsp;operatori. Gradualmente, via via che sono proseguiti gli incontri, sono &nbsp;venute meno ostilità dei minori verso il padre. Quella &lt;&lt;gabbia &nbsp;psicologica&gt;&gt;, che era stata realizzata ai loro danni dalla madre, &nbsp;è crollata non appena i figli hanno smesso di subire l'influenza di &nbsp;quest'ultima grazie al soggiorno in un ambiente terzo " che ha &nbsp;consentito al padre di proporsi ai figli per la persona che realmente è, &nbsp;del tutto differente da quella fantastica costruita dalla signora", è &nbsp;quanto si legge in sentenza.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 15:44:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sospeso pagamento 175.000,00 euro in cartelle !!]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">La settimana inizia con un nuovo obiettivo raggiunto.<br> &nbsp;La CTP di Latina, in accoglimento del ricorso incardinato da un &nbsp;contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Chiapponi, &nbsp;avverso una intimazione di pagamento, ha accolto l'istanza di &nbsp;sospensione da questo presentata, ritenendo sussistenti i presupposti di &nbsp;legge.<br> Alla base del ricorso l'intervenuta prescrizione dei &nbsp;crediti sottesi alle cartelle esattoriali e delle cartelle esattoriali &nbsp;stesse, nonché la mancata notifica delle cartelle documentata attraverso &nbsp;il certificato storico di residenza del contribuente.<br> Un bel sospiro di sollievo per il nostro assistito, e grande soddisfazione per il nostro studio. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 15:45:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Contagio da Covid19]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=MALASANIT%C3%81"><![CDATA[MALASANITÁ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div> 	</div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">04 maggio 2020<br></span></div><div><strong class="fs10lh1-5 ff1">CONTAGIO DA CORONAVIRUS E RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO - PACCHETTO SICUREZZA STUDIO LEGALE CHIAPPONI</strong></div><div> &nbsp;</div><div align="justify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Il "Decreto Cura Italia" considera il contagio da coronavirus in ambito &nbsp;di lavoro come un infortunio meritevole, in quanto tale, di ricevere la &nbsp;copertura assicurativa Inail. Il datore di lavoro, pertanto, è &nbsp;potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni &nbsp;ai sensi dell'art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 &nbsp;c.p., aggravati dalla violazione delle &nbsp;norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure &nbsp;necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la &nbsp;malattia o morte del lavoratore. Ma come provare che il contagio è &nbsp;avvenuto in ambito lavorativo? Il decreto prevede una serie di &nbsp;presunzioni per alcune categorie di lavoratori ritenuti più a rischio. &nbsp;Si pensi a medici, infermieri, cassieri e conducenti di linea. Per &nbsp;questi vale la presunzione semplice anche se comunque in ambito penale &nbsp;dovrà sempre essere provata la "colpa" intesa come negligenza, &nbsp;imprudenza e/o imperizia nel non rispettare le norme in tema di &nbsp;sicurezza sui luoghi di lavoro imposta dalla recente normativa in tema &nbsp;di contenimento dell'emergenza epidemiologica nonché del D.L. 81/2008. &nbsp;Per questo oggi più che mai è necessario essere in regola con la &nbsp;sicurezza. Lo studio legale Avv. Tiziana Chiapponi, grazie a partnership &nbsp;consolidate è in grado di affiancare le Aziende in questo percorso, &nbsp;offrendo pacchetti all inclusive in tema di sicurezza e tutela legale, &nbsp;anche in smart working, a prezzi vantaggiosi.<br></span></div><div> <em class="fs10lh1-5 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi <br> 3312851655</em></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2020 15:47:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Riprendere il lavoro con la comunicazione di una bella vittoria, non ha prezzo!]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in accoglimento del &nbsp;ricorso proposto da un contribuente pontino, rappresentato e difeso &nbsp;dall'Avv. Tiziana Chiapponi, ha ottenuto l'annullamento totale di un &nbsp;avviso di accertamento avente ad oggetto il mancato pagamento della &nbsp;Tares relativa all'anno 2013, dell'importo pari &nbsp;a circa 5.000,00 euro, attesa l'intervenuta decadenza dell'ente &nbsp;creditore alla riscossione delle somme oggetto di accertamento ed il &nbsp;difetto di motivazione per non essere stati gli immobili adeguatamente &nbsp;identificati attraverso i completi dati catastali. Atteso l'integrale &nbsp;accoglimento del ricorso l'Ente impositore è stato condannato alla &nbsp;refusione delle spese di lite.<br></span></div><div> <em class="fs10lh1-5 ff1">Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi </em></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 May 2020 15:46:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Locazione uso commerciale !!!]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=LOCAZIONI"><![CDATA[LOCAZIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017"><div align="justify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Come noto, il Decreto Cura Italia, benché abbia di fatto chiuso tutte &nbsp;le attività che non offrono servizi essenziali, NON HA PREVISTO LA &nbsp;SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, prevedendo soltanto, &nbsp;un credito d'imposta pari al 60% del canone, per il mese di Marzo 2020, &nbsp;da utilizzare in compensazione. Si tratta, senza dubbio, di una misura &nbsp;insufficiente alla risoluzione del problema insorto. &nbsp;Cosa fare, quindi, in questi casi? Si consiglia di inviare una missiva &nbsp;al locatore facendo presente la problematica insorta con l'invito a &nbsp;valutare soluzioni bonarie. Ove ciò non dovesse sortire l'effetto &nbsp;sperato, ci sono diversi strumenti per tutelarsi. Si possono invocare i &nbsp;gravi motivi che non consentono la prosecuzione del rapporto, &nbsp;l'impossibilità &nbsp;sopravvenuta (art.1464 c.c.), l'eccessiva onerosità &nbsp;sopravvenuta (art. 1467 c.c.), oppure l'impossibilità parziale (art. &nbsp;1258 c.c.). Si sconsiglia di autoridursi autonomamente il canone in &nbsp;quanto ciò esporrebbe ad azione di sfratto per morosità.<br></span></div> <div><span class="fs10lh1-5 ff1"><em>Avv. Tiziana Chiapponi<br></em><em> Lo studio è attivo con modalità di lavoro smart working (telefono cellulare, email, </em><em>videoconferenza).</em></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:48:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Nulli gli atti a sorpresa dell'agenzia delle entrate!!!]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"><span class="fs10lh1-5 ff1">Con la sentenza n. 12237 del 09.05.2019 la Corte di Cassazione ha &nbsp;ribadito il consolidato principio secondo cui l'Agenzia delle Entrate &nbsp;Riscossione, già Equitalia Servzi di Riscossione, prima di iscrivere &nbsp;ipoteche sui beni dei contribuenti o di sottoporre ad esecuzione forzata &nbsp;beni o crediti del contribuente, deve notificare uno specifico atto &nbsp;amministrativo di avviso delle imminenti azioni.<br> Il caso: Agenzia delle &nbsp;Entrate Riscossione provvedeva ad iscrivere ipoteca legale su un &nbsp;immobile di proprietà del contribuente sulla base di una cartella di &nbsp;pagamento notificata 11 mesi prima.<br> La decisione: per iscrivere &nbsp;ipoteca esattoriale sui beni del contribuente è sempre necessaria la &nbsp;notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, e poi, una volta &nbsp;iscritta, della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. Ciò in &nbsp;ossequio a quanto stabilito dagli art. 41, 47 e 48 della Carta dei &nbsp;diritti fondamentali dell'Unione Europea che sanciscono, nello &nbsp;specifico, il diritto ad una buona amministrazione, il diritto al &nbsp;ricorso specifico ed il diritto di difesa.<br> Analogo dovere di &nbsp;"avviso" è necessario per sottoporre ad esecuzione forzata i beni o i &nbsp;crediti del contribuente. Infatti, qualora la cartella di pagamento non &nbsp;pagata dal contribuente sia stata notificata da oltre un anno, l'Agente &nbsp;della Riscossione, prima di effettuare il pignoramento, deve notificare &nbsp;un avviso di intimazione, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/73, con &nbsp;il quale ne intima il pagamento.<br> </span><div class="mt1"><span class="fs10lh1-5 ff1"> Ne deriva che nessun atto " a &nbsp;sorpresa", che sia idoneo ad incidere negativamente nella sfera degli &nbsp;interessi legittimi del contribuente, può essere adottato senza il &nbsp;preventivo avviso. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 16:16:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sospensione legale della riscossione]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019"><span class="fs10lh1-5 ff1">6 novembre · </span><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Oggi torniamo a parlare di riscossione esattoriale ed, in particolare, di SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE<br> &nbsp;La L. 228/2012 consente al contribuente che si veda notificato un atto &nbsp;esattoriale ( cartella di pagamento, intimazione di pagamento, preavviso &nbsp;di iscrizione di fermo amministrativo, preavviso di iscrizione &nbsp;ipotecaria) di impugnare il predetto atto in modo alternativo al ricorso &nbsp;giudiziale. Come? Con una dichiarazione che abbia i requisiti richiesti &nbsp;dalla richiamata normativa la quale, a &nbsp;differenza della semplice istanza in autotutela, deve essere indirizzata &nbsp;direttamente all'Agente della Riscossione. I motivi a fondamento &nbsp;dell'opposizione presentata dal contribuente, sono tassativamente &nbsp;indicati dalla legge (decadenza/ prescrizione/ estinzione del debito &nbsp;ecc..). L'Agente della Riscossione, una volta ricevuta la dichiarazione &nbsp;di cui alla L. 228/2012, DEVE SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITA' &nbsp;VOLTA AL RECUPERO DEL CREDITO, IVI COMPRESE LE MISURE CAUTELARI, deve &nbsp;trasmettere la dichiarazione entro 10 giorni dal suo ricevimento agli &nbsp;Enti Creditori i quali, a loro volta, valutate le eccezioni sollevate &nbsp;dal contribuente, potranno accoglierle, e quindi provvedere allo &nbsp;sgravio, oppure rigettarle nel termine di 220 giorni dal ricevimento &nbsp;della predetta dichiarazione, dando comunicazione all'Agenzia delle &nbsp;Entrate Riscossione di riprendere tutte le attività necessarie per il &nbsp;recupero del credito. Ma, COSA SUCCEDE SE GLI ENTI CREDITORI NON SI &nbsp;PRONUNCIANO NEL TERMINE DI 220 GIORNI? La L. 228/2012 collega alla &nbsp;mancata risposta nei predetti termini uno specifico effetto: GLI ATTI &nbsp;IMPUGNATI SI ANNULLANO AUTOMATICAMENTE.<br> Una legge, dunque, molto &nbsp;semplice e dalla facile interpretazione che consente al contribuente di &nbsp;ottenere un effetto immediato determinato dalla semplice presentazione &nbsp;della dichiarazione: la sospensione automatica di ogni attività volta al &nbsp;recupero del credito da parte dell'Agente della Riscossione. Ciò &nbsp;significa, in parole semplici, che una volta presentata la dichiarazione &nbsp;di cui alla L. 228/2012, VIENE PARALIZZATA OGNI ATTIVITA' DELL'AGENZIA &nbsp;DELLE ENTRE RISCOSSIONE, fino al pronunciamento nel merito degli Enti &nbsp;Creditori.<br> Avv. Tiziana Chiapponi</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 16:14:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Il tasso di usura/soglia si applica anche agli interessi di mora !!]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">La III Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi &nbsp;sull'opposizione proposta da una contribuente già in sede di &nbsp;pignoramento immobiliare trovante titolo nel presunto mancato pagamento &nbsp;di mutuo, ha specificato come anche gli interessi di mora, al pari di &nbsp;quelli corrispettivi, siano soggetti &nbsp;all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, &nbsp;laddove la loro misura oltrepassi il cosiddetto "tasso soglia" previsto &nbsp;dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 si configura usura &nbsp;"oggettiva" la quale, come noto, determina la nullità della clausola ex &nbsp;articolo 1815, comma 2 del Cc (determinazione degli interessi). In &nbsp;termini pratici, ciò significa che il mutuatario sarà tenuto al rimborso &nbsp;della sola quota capitale con esclusione di tutti gli interessi, senza &nbsp;contare il fatto che, per l'applicazione di interessi usurari l'Istituto &nbsp;di credito, potrebbe risponderne anche in sede penale.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 16:18:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[2 giorni = 2 vittorie]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001B"><span class="fs10lh1-5 ff1">23 ottobre · </span><div><span class="fs10lh1-5 ff1">2 giorni = 2 vittorie<br> &nbsp;Secondo risultato positivo ottenuto in due giorni dallo studio legale &nbsp;Avv. Tiziana Chiapponi. Dopo la declaratoria di nullità ed inefficacia &nbsp;del pignoramento immobiliare e condanna alla cancellazione dello stesso &nbsp;ottenuta ieri presso il Tribunale di Velletri, la nuova vittoria di oggi &nbsp;è stata ottenuta presso il Tribunale Civile di Latina ed attiene ad un &nbsp;indebito arricchimento.<br> Il caso: Tizio presta alcune somme a Caio emettendo due assegni e fornendogli &nbsp;la provvista necessaria ad estinguere obbligazioni tributarie. Caio &nbsp;giova di dette somme ma non le restituisce a Tizio. Tizio, quindi evoca &nbsp;in giudizio Caio per ottenere la restituzione delle somme prestate. Tra i &nbsp;due, però, non è stato sottoscritto alcun contratto di mutuo. Caio, al &nbsp;fine di sottrarsi al pagamento delle somme richieste, evoca in giudizio &nbsp;Sempronio, al fine di fare accertare che le somme prestate da Tizio, &nbsp;erano si servite a pagare debiti tributari intestati a Caio, ma che in &nbsp;realtà quei debiti tributari erano da imputare a Sempronio, avanzando, &nbsp;quindi, domanda di risarcimento danni nei confronti di quest'ultimo.<br> &nbsp;La decisione: il Giudice del Tribunale di Latina ha accolto la domanda &nbsp;avanzata da Tizio ritenendo che Caio si sia ingiustamente arricchito a &nbsp;sue spese, ed allo stesso modo, ha rigettato la domanda di Caio nei &nbsp;confronti di Sempronio ritenendo non provata la contrazione dei debiti &nbsp;tributari in capo a Sempronio.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">--------------------</span></div><div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Stop al pignoramento immobiliare</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">
 Con decisione emessa in data odierna il Tribunale di Velletri ha 
annullato il pignoramento immobiliare eseguito ai danni del debitore e 
delle terze proprietarie dell'immobile, assistiti dall'Avv. Tiziana 
Chiapponi, in quanto eseguito in violazione delle norme procedurali.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">
 Il caso: Tizio è titolare di credito nei confronti di Caio in forza di 
decreto ingiuntivo divenuto definitivo. Nel frattempo Caio vende 
l'immobile di sua proprietà alle figlie.
 Tale vendita viene revocata in quanto eseguita in frode al creditore. 
Tizio, il creditore, esegue pignoramento sull'immobile oggetto di 
revocatoria, oggi di proprietà delle figlie di Caio. Tuttavia, Tizio 
notifica gli atti esecutivi soltanto a Caio e non alle figlie, reali 
proprietarie dell'immobile. Il Giudice del Tribunale di Velletri, in 
accoglimento dell'opposizione proposta da Caio e dalle proprie figlie, 
ha disposto la cancellazione del pignoramento, ritenendo da un lato che,
 la revocatoria dell'atto di compravendita non comporti diritto 
restitutorio nella proprietà di Caio, e dall'altro che, comunque erano 
stati violati gli art. 603 ss del c.p.c.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"> Quindi l'immobile è stato 
restituito nella piena proprietà delle figlie di Caio privo di 
pregiudizi negativi con le relative spese di cancellazione a carico di 
Tizio.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 15:20:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Tutto è bene ciò che finisce bene.]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=CONDOMINIO"><![CDATA[CONDOMINIO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Tutto &nbsp;è bene ciò che finisce bene.Con provvedimento del 12.09.2019 il &nbsp;Tribunale di Latina ha ritenuto che "l'apposizione della sbarra &nbsp;costituisca spoglio violento del compossesso esercitato dal ricorrente, &nbsp;segnatamente attraverso l'utilizzo dell'area per l'accesso con &nbsp;l'autovettura ed il parcheggio (laddove per violento deve intendersi, &nbsp;secondo la constante giurisprudenza, lo spoglio posto in essere contro &nbsp;la volontà, anche presunta, del possessore)" e per l'effetto ha ordinato &nbsp;alla società resistente di consegnare immediatamente al ricorrente, &nbsp;copia del telecomando della sbarra per cui è causa, meglio descritta in &nbsp;ricorso", condannando, vieppiù, la controparte al pagamento delle spese &nbsp;di soccombenza.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 15:22:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Casette mobili fissate al suolo senza titolo edilizio?]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=LOCAZIONI"><![CDATA[LOCAZIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">A stabilirlo è stata la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione &nbsp;nella recentissima sentenza n. 36481 del 28.08.2019. Infatti l'assenza &nbsp;del permesso a costruire è giustificata solo avuto &nbsp;riguardo agli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di &nbsp;cui al comma 1, lett. e5) dell'art. 3 del citato D.P.R., ovvero la &nbsp;collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, &nbsp;temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di &nbsp;settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno necessariamente &nbsp;occasionali e limitati nel tempo di turisti. Ma vi è di più! &nbsp;Secondo la Suprema Corte non può applicarsi nemmeno la speciale causa di &nbsp;non punibilità per "particolare tenuità del fatto", tenuto conto delle &nbsp;dimensioni del manufatto. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:24:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[RIPARTIZIONE LASTRICI SOLARI]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=CONDOMINIO"><![CDATA[CONDOMINIO]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Quante &nbsp;volte vi siete chiesti quali siano i criteri di ripartizione delle &nbsp;spese in caso di manutenzione di lastrici solari? La risposta è &nbsp;contenuta in una illuminante pronuncia resa dalla Corte di Cassazione &nbsp;(sent. n. 1451 del 23.01.2014) la quale ha stabilito che: - se il &nbsp;lastrico solare è di proprietà condominiale (se, cioè, fa parte delle &nbsp;parti comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del &nbsp;Codice civile e nessuno ne ha l'uso esclusivo) ed il lastrico copre &nbsp;solo in parte gli appartamenti sottostanti, le spese di manutenzione del &nbsp;lastrico andranno ripartite in base alla tabella generale di proprietà &nbsp;tra i soli proprietari a cui il lastrico serve da copertura e, nel caso &nbsp;di lastrici che coprono solo in parte gli appartamenti sottostanti, in &nbsp;proporzione alla sola parte dell'appartamento effettivamente coperta dal &nbsp;lastrico;<br> -se, invece, il lastrico solare non è di proprietà &nbsp;condominiale, ma è in uso esclusivo ad uno o più condomini, allora la &nbsp;ripartizione delle spese di manutenzione avverrà in base all'articolo &nbsp;1126 del Codice civile e cioè per un terzo a carico di chi ha l'uso &nbsp;esclusivo del lastrico e per due terzi a carico dei condomini a cui il &nbsp;lastrico serve da copertura, rispettando sempre il principio della &nbsp;copertura effettiva e cioè tenendo conto, nel caso di lastrici che &nbsp;coprono solo in parte gli appartamenti sottostanti, della parte di &nbsp;abitazione effettivamente coperta dal lastrico ed escludendo dal calcolo &nbsp;della ripartizione quella parte di appartamento non coperta dal &nbsp;lastrico.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2019 15:25:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Cassazione Sezioni Unite , sent. n. 6882 del 08.03.2019.]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Le Sezioni &nbsp;Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, hanno &nbsp;risolto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla clausola, &nbsp;comunemente inserita nell'ambito di contratti di locazione ad uso &nbsp;diverso da quello abitativo, secondo la quale il conduttore deve farsi &nbsp;carico di ogni onere relativo all'immobile, affermandone la sostanziale &nbsp;legittimità, con i limiti di cui di seguito. <br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Nella prefata sentenza, &nbsp;infatti, si legge "è legittima nel contratto di locazione ad uso &nbsp;diverso da abitazione la clausola secondo cui il conduttore deve farsi &nbsp;carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati, tenendo &nbsp;«manlevato» il locatore, dovendosi ritenere che detta pattuizione non &nbsp;determini la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti &nbsp;sull'immobile a carico del proprietario/locatore, ma la mera &nbsp;integrazione del canone di locazione". Le SSUU hanno affermato, altresì, &nbsp;che la clausola del contratto di locazione che attribuisca al &nbsp;conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere &nbsp;relativi ai beni locati ed al contratto, tenendone conseguentemente &nbsp;manlevato il locatore, non è affetta da nullità per violazione di norme &nbsp;imperative, nè in particolare per violazione del precetto costituzionale &nbsp;dettato dall'art. 53 della Costituzione, qualora essa sia stata &nbsp;prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone &nbsp;locativo e non implichi che il tributo debba essere pagato da un &nbsp;soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di &nbsp;pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una &nbsp;specifica diversa disposizione di legge. &nbsp;</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 15:27:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[NUOVO RISULTATO OTTENUTO DALLO STUDIO LEGALE AVV. TIZIANA CHIAPPONI]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000020"><div> 	</div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">NUOVO <b>RISULTATO</b> OTTENUTO DALLO STUDIO LEGALE AVV. TIZIANA CHIAPPONI - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: <b>ANNULLATO IL PREAVVISO DI ISCRIZIONE &nbsp;IPOTECARIA E LE CARTELLE DI PAGAMENTO SOTTESE DI IMPORTO PARI AD EURO</b> &nbsp;<b>167.849,93 </b><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">La Commissione Tributaria Provinciale di Latina con motivata sentenza ha &nbsp;accolto il ricorso proposto da un contribuente rappresentato e difeso &nbsp;dall'Avv. Tiziana Chiapponi con il quale si intimava il pagamento entro &nbsp;30 dell'importo di euro 167.849,93, pena l'iscrizione d'ipoteca per il &nbsp;doppio del sopra indicato importo sugli immobili del contribuente.<br> A &nbsp;fondamento dell'accoglimento del ricorso, la CTP argomentava l'autonoma &nbsp;impugnabilità innanzi alla Commissione Tributaria del preavviso &nbsp;d'iscrizione ipotecaria, benché afferente a diritti reali, e la mancata &nbsp;notifica delle cartelle di pagamento. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 16:32:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NUOVA VITTORIA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000021"><div> 	</div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1"><b>NUOVO INIZIO DI SETTIMANA NUOVA VITTORIA<br> ANNULLATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PARI AD EURO 74.346,90</b><br> &nbsp;La CTP di Latina ha accolto il ricorso proposto da una società &nbsp;rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Chiapponi, avverso l' &nbsp;intimazione di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate &nbsp;Riscossione chiedeva il pagamento della somma di euro 74.346,90 entro 5 &nbsp;giorni dalla notifica della stessa, annullando interamente l'intimazione &nbsp;in parola e le cartelle ivi sottese.<br> A sostegno dell'opposizione &nbsp;l'Avv. Tiziana Chiapponi eccepiva l'inesistenza della notifica &nbsp;dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo p.e.c., la &nbsp;mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta &nbsp;prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. &nbsp;</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 16:31:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[SOSPESA L'ESECUTORIETA' DI CARTELLE DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE IPOTECARIA ESATTORIALE PER OLTRE 1.400.000,00 EURO]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000022"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">E' con soddisfazione che lo studio legale Avv. Tiziana Chiapponi 
condivide questo nuovo successo. In data odierna la CTP di Latina ha 
sospeso l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento per un importo
 ultramilionario (ben &nbsp;1 MILIONE E QUATTROCENTO MILA EURO) accogliendo 
sommariamente le ragioni del contribuente rappresentato difeso da questo
 studio. A sostegno del ricorso si eccepiva la pregressa contestazione 
del credito, l'intervenuto annullamento automatico di alcune cartelle, 
l'intervenuta prescrizione e la violazione della L. 228/12. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 16:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/files/52686607_2192322710814060_1847038028376178688_n_thumb.png" length="198841" type="image/png" />
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		</item>
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			<title><![CDATA[MALASANITA']]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=MALASANIT%C3%81"><![CDATA[MALASANITÁ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000023"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Oggi parliamo di malasanità ed in particolare di responsabilità medica in caso di mancato consenso informato del paziente.<br> &nbsp;Sul punto si è espressa recentemente la &nbsp;Suprema Corte di Cassazione, &nbsp;la quale, con ordinanza n. 31234 del 04.12.2018 ha ribadito il &nbsp;consolidato principio di diritto secondo cui, la mancanza di consenso è &nbsp;rilevante a fini risarcitori, quando dalla violazione del diritto all'autodeterminazione &nbsp;del paziente sia scaturito un pregiudizio per quest'ultimo, a &nbsp;prescindere dalla lesione del diritto alla salute in senso stretto.<br> &nbsp;Tale diritto, infatti, distinto da quello alla salute, trova fondamento &nbsp;nei principi costituzionali, e rappresenta una forma di rispetto per la &nbsp;libertà dell'individuo, nonchè uno strumento relazionale diretto alla &nbsp;tutela dell'interesse ad una completa informazione sulle conseguenze &nbsp;dell'intervento medico. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 16:34:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Soddisfazione per lo studio legale Avv. Tiziana Chiapponi]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000024"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Soddisfazione per lo studio legale Avv. Tiziana Chiapponi<br> 3 vittorie &nbsp;in due giorni: accolti tre ricorsi proposti da tre contribuenti diversi &nbsp;innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed al Giudice &nbsp;di Pace di Velletri: il risultato? Oltre 30.000,00 euro di cartelle &nbsp;esattoriali annullate. Fortuna? Non crediamo proprio. Al contrario il risultato di un lavoro attento e professionale.<br> Non pagare se non dovuto. Difenderti è un tuo diritto.<br> Studio legale Avv. Tiziana Chiapponi - Responsabile sede Noi Consumatori Movimento Antiequitalia di Aprilia.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">=================</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità 
pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno 
che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una
 continuità con il cliente uscente; nonché in quali casi e con quali 
modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare 
l'estraneità al debito pregresso del precedente intestatario del punto 
di prelievo. Tale intervento rende chiaro che non è possibile condizionare
 l'esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di 
debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo. 18 
operatori del settore energetico, hanno, pertanto, cambiato la propria 
modulistica. Si tratta di: <b>Acea Energia, Agsm Energia, Axpo Italia, Edison
 Energia, Enel Energia, Engie Italia, Eni Gas E Luce, Estra Energie, 
Eviva, Geko, Gelsia, Green Network, Lw Energy, Mbi Gas E Luce, Miwa 
Energia, Optima Italia, Repower Vendita Italia e Sorgenia. </b></span><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><b>==========</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il Tribunale di Roma ha sospeso il pignoramento proposto dall'Agenzia 
delle Entrate Riscossione nei confronti di un contribuente che vedeva 
ingiustamente pignorato 1/5 del suo stipendio.<br> Motivo della decisione è l'accertamento dell'inesistenza giuridica della notifica del pignoramento al contribuente.<br>
 Troppo spesso, infatti, l'Agente della Riscossione, giovandosi del 
cosiddetto pignoramento diretto ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 notifica il
 pignoramento al terzo tralasciando il debitore esecutato.<br> Ebbene, 
tale condotta ha finalmente subito uno stop dal Tribunale di Roma, 
Giudice dell'Esecuzione, con soddisfazione del contribuente, essendo 
vieppiù l'Agenzia delle Entrate Riscossione condannata a rifondere le 
spese di soccombenza.</span><span class="fs10lh1-5 ff1"><b><br></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 15:43:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Violenza su minore anche senza contatto fisico.]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000025"><div>
	</div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Violenza su minore anche senza contatto fisico. Suprema Corte di Cassazione Penale - Sezione IV</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1"> Sentenza 22 luglio 2013</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">
 Piazza Cavour precisa che nel caso di specie, i delitti per i quali 
l'imputato è stato condannato proprio perchè non sono stati consumati, 
sono rimasti al livello di tentativo ma ciò non toglie che siano idonei a
 invadere la sfera corporea della vittima ed è proprio questo che era 
tenuta a valutare la Corte che ha quindi giustamente condannato 
l'imputato prescindendo dalla prova relativa al fatto che la corporeità tra questo e la vittima ci sia stata e no.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">
 In base a questo ragionamento la Cassazione ha dunque affermato che il 
comportamento tenuto dall'imputato nei confronti della vittima, per le 
frasi pronunciate e per gli inviti a consumare gli atti sessuali, 
presentava una invasività tale da essere stata ritenuta dal giudice di 
merito, con valutazione ex ante, idonea alla costrizione ovvero a 
carpire il consenso agli atti sessuali invocati. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 15:47:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?violenza-su-minore-anche-senza-contatto-fisico-</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Pignoramento e blocco pensioni a chi non paga cartelle esattoriali: novità 2018.]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=PENSIONI"><![CDATA[PENSIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000026"><div> 	</div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Le novità introdotte con la legge di bilancio 2018 in materia di riscossione e crediti esattoriali.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Con<strong> la legge di bilancio 2018</strong> si sono introdotte <strong>delle novità in</strong> &nbsp;materia di crediti esattoriali che interessano anche i pensionati. Nel &nbsp;dettaglio, per assicurare la riscossione dei crediti esattoriali la PA &nbsp;può effettuare un blocco dei pagamenti fino alla <strong>soglia di 5mila euro.</strong> &nbsp;Spieghiamo meglio quindi quali effetti avrà tale misura partendo &nbsp;proprio dalla recente circolare Inps del 12.03.2018 n.1085. Tale &nbsp;circolare precisa innanzitutto che sarà concesso più tempo all'Agenzia &nbsp;delle entrate riscossione per procedere al pignoramento: <strong>non più 30 giorni ma 60 giorni</strong>.</span></div><div> </div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">In questo arco temporale, quindi, la PA sospende l'ordinativo di pagamento <strong>in favore del contribuente interessato. </strong>Procede quindi a chiedere all'Agente della Riscossione se il contribuente beneficiario è debitore di somme per l<strong>'omesso pagamento</strong> di una o più i cartelle di pagamento. </span></div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">L'agenzia delle Entrate riscossione risponde entro 5 giorni e in caso di risposta positiva <strong>ha 60 giorni di tempo</strong> &nbsp;per attivare la procedura di riscossione. Tale termine serve sia a &nbsp;consentire la notifica dell'atto di pignoramento sia a permettere al &nbsp;privato inadempiente di adempiere. Il blocco resterà per 2 mesi dalla &nbsp;comunicazione del debito da parte dell'agente di riscossione alla PA se &nbsp;l'ordinativo di pagamento a cui si riferisce è stato emesso a partire &nbsp;dal 1/03/2018, ma anche per ordinativi emessi prima, <strong>se i 30 giorni non s</strong>ono ancora trascorsi alla medesima data.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>Blocco della pensione a chi non paga le cartelle esattoriali</strong>: i dettagli</span></div><div> </div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Per quanto riguarda la categoria dei pensionati, invece, coloro che &nbsp;hanno maturato debiti con l'Agenzia Entrate Riscossione per cartelle di &nbsp;pagamento non saldate<strong>, possono vedersi sospesi gli accrediti della pensione in loro favore. </strong>Sarà &nbsp;infatti l'Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia, a verificare e &nbsp;controllare i debiti erariali superiori a 5mila euro, ma anche inferiori &nbsp;a tale limite <strong>(e non più 10.000</strong>). </span></div><div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Ecco quindi che una volta verificato ciò la &nbsp;prestazione viene accantonata e il relativo pagamento della pensione &nbsp;sospeso per un massimo di 60 giorni. In detto termine, anche in questo &nbsp;casi l'Agente della riscossione può attivare l<strong>a procedura di pignoramento.</strong> &nbsp;Stesso discorso vale non solo per le pensioni ma anche per le indennità &nbsp;di fine rapporto e di fine servizio. Restano salve le prestazioni &nbsp;assistenziali, le rendite Inail e le prestazioni erogate per conto di &nbsp;altri soggetti.</span></div><div> </div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Evidenziamo che benché l'Inps, in tali casi, possa quindi non erogare l'assegno pensionistico, deve comunque <strong>rispettare dei limiti</strong>. &nbsp;Ovvero deve essere accantonata solo una parte della pensione pari ad &nbsp;una volta e mezzo l'assegno sociale. Il massimo pignorabile è quindi &nbsp;1/5, <strong>detratto il minimo vitale.</strong> Nel caso non vengano &nbsp;rispettati tali limiti di pignorabilità, il pensionato può comunque &nbsp;sempre rivolgersi ad un avvocato e fare ricorso mediante un'opposizione &nbsp;all'esecuzione. Un'eventuale ricorso in autotutela non sospende di certo &nbsp;i termini per il ricorso al giudice. </span></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 14:49:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?pignoramento-e-blocco-pensioni-a-chi-non-paga-cartelle-esattoriali--novita-2018-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cassazione: «Sostituzione di persona: è reato usare su Facebook le foto di altri»]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000027"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">La Corte di Cassazione, V Sezione Penale, ha confermato a una trentenne 
di Pordenone la pena patteggiata di quindici giorni di reclusione, 
convertita in un multa da 3.750 euro, per il reato di sostituzione di 
persona (articolo 494 del codice penale). La donna aveva utilizzato la 
foto di un'altra persona come immagine del suo profilo Facebook. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 15:50:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AFFITTO IN NERO!!!]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=LOCAZIONI"><![CDATA[LOCAZIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000028"><div align="justify"><span class="fs10lh1-5 ff1">La principale conseguenza della locazione in nero è l'inesistenza del &nbsp;contratto. Quindi, una volta considerato inesistente il contratto, deve &nbsp;essere considerata inesistente anche la clausola che impone &nbsp;all'inquilino di pagare il canone di affitto. Il risultato, quindi, è &nbsp;che l'inquilino ha diritto a chiedere la restituzione di tutte le somme &nbsp;corrisposte dall'inizio della locazione. L'art. 2033 c.c., infatti, &nbsp;stabilisce che "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di &nbsp;ripetere ciò che ha pagato", ossia di richiederne la restituzione. &nbsp;Questo è l'orientamento seguito dalla Cassazione nella sentenza n. 25503 &nbsp;del 2016. Tuttavia, si segnalano anche altri orientamenti &nbsp;giurisprudenziali, che ritengono comunque dovuto al proprietario &nbsp;l'indennizzo per occupazione senza titolo, ferma restando la &nbsp;restituzione dell'eccedenza all'inquilino. </span></div><div> 	</div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">05.02.2018</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 15:52:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I genitori che pubblicano le fotografie dei figli minorenni sui social network sono avvertiti:]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000029"><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><b>il Tribunale di Roma (ordinanza del 23 dicembre 
2017, procedimento 39913/2015) ha stabilito che non solo il giudice può 
ordinare la rimozione delle immagini, ma anche il pagamento di una somma
 di denaro in favore dei figli. </b>Il caso è quello di un sedicenne che ha 
chiesto tutela contro una madre troppo "portata" a post e commenti web 
su di lui; ora non potrà più farlo, pena un salasso di 10mila euro. Si 
tratta di un precedente unico in Italia che detta un principio di 
diritto forte a tutela dei minori; tuttavia sono già molte le decisioni 
che hanno costretto i genitori a disattivare i profili Facebook dei 
figli o a rimuoverne le foto pubblicate nelle proprie pagine social o 
persino sul profilo Whatsapp.Tanto che le disposizioni che regolano la 
gestione pubblica dell'immagine dei minori ora entrano anche nelle 
condizioni per separazioni e divorzi. La sanzione arriva in una vicenda 
finita più volte sul web e sui media. Di qui le numerose (e inascoltate)
 lamentele del figlio per l'esposizione della storia familiare e delle 
controversie giudiziarie tra i genitori e il disagio che lo ha portato a
 chiedere al giudice di proseguire gli studi negli Stati Uniti per 
potersi «rifare una vita». In sede di ascolto, il ragazzo aveva detto - 
parlando al responsabile del servizio sociale - «secondo lei una persona
 che dice di voler bene può scrivere queste cose?», mostrando schermate 
di pagine di social in cui la madre aveva inserito sue fotografie e 
diffuso dettagli su vicende personali.<br>Un precedente unico in Italia,
 che detta un principio di diritto forte a tutela dei minori, nel solco 
di numerose pronunce che negli ultimi anni hanno costretto i genitori a 
disattivare i profili Facebook aperti a nome dei figli o a rimuoverne le
 fotografie pubblicate nelle proprie pagine social. Tanto che le 
disposizioni che regolano la gestione pubblica dell'immagine dei minori 
da qualche anno sono entrate anche nelle condizioni dei ricorsi per 
separazione consensuale e di divorzio, per evitare controversie: i 
genitori si mettono d'accordo da subito sull'utilizzo delle foto dei 
figli sui social o come sfondo dei profili Whatsapp, in genere 
vietandone l'utilizzo e chiedendo l'omologa da parte del tribunale.<br>Il
 principio giuridico alla base di divieti e ordini di rimozione è 
semplice. L'articolo 96 della legge sul diritto d'autore (legge 
633/1941) prevede che il ritratto di una persona non possa essere 
esposto senza il suo consenso, salve eccezioni. Lo stesso dispone il 
decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati 
personali. La fotografia, come qualsiasi altro elemento identificativo, è
 un dato personale e non può essere diffuso se non c'è l'autorizzazione 
dell'interessato. In più i minori godono di una tutela rafforzata data 
dall'articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a
 New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 
176/1991.<br>I figli non fanno eccezione, anzi gli articoli 147 e 357 
del Codice civile impongono ai genitori un dovere di cura e di 
educazione nei loro confronti che - tradotto e attualizzato - include 
anche la corretta gestione dell'immagine pubblica del minore. Se i 
genitori disattendono questi doveri può intervenire il giudice con 
sentenze che negli ultimi anni si sono mosse tutte nella stessa 
direzione: quella di tutelare i minori dai rischi di una 
sovraesposizione sui social. Il 19 settembre 2017 il Tribunale di 
Mantova ha ordinato a una madre di non inserire le foto dei figli e di 
rimuovere quelle già pubblicate. E già nel 2013 il Tribunale di Livorno 
aveva prescritto la disattivazione di un profilo Facebook aperto a nome 
della figlia minore e l'eliminazione delle foto dal suo profilo. Eppure 
le questioni legate alla visibilità dei figli continuano a dividere i 
genitori, soprattutto in fase di crisi familiare, portando a chiedere ai
 giudici di pronunciarsi anche sui profili educativi.Così a Trieste una 
coppia ha previsto nelle condizioni di divorzio regole sul divieto di 
far usare ai figli videogiochi violenti o smartphone connessi a 
internet. Mentre a Brescia il Tribunale ha disposto il divieto per i 
genitori non solo di pubblicare le foto della figlia minore su blog e 
social, ma anche di usarne le immagini per il profilo su WhatsApp.Alla 
luce di questo orientamento, il genitore che voglia impedire l'uso da 
parte dell'altro delle fotografie del figlio può agire in due modi. O 
con un ricorso autonomo in base agli articoli 96 della legge sul diritto
 d'autore e 10 del Codice civile, o prevedendo condizioni ad hoc nel 
ricorso per separazione o divorzio. In caso di separazione giudiziale il
 giudice, già con i provvedimenti provvisori, potrà far valere i diritti
 dei figli minori, tutelandone la riservatezza. In ogni caso il 
tribunale potrà ordinare l'eliminazione delle foto o la disattivazione 
del profilo del minore, sostituendosi al genitore che ha dimostrato di 
trascurare i profili educativi legati al corretto utilizzo delle nuove 
tecnologie.<br>Oltre alla tutela di immagine e privacy del minore, le 
pronunce dei giudici hanno l'obiettivo di arginare i rischi più 
frequenti del web. Già nel 2014 la Cassazione, con la sentenza 37596, 
aveva definito i social come luoghi aperti al pubblico, potenzialmente 
pregiudizievoli per i minori che potrebbero essere taggati o avvicinati 
da malintenzionati.<br>La Cassazione, del resto, aveva già ritenuto che 
il consenso di uno dei genitori non potesse escludere l'illiceità della 
condotta di chi pubblica le foto del minore se la diffusione è dannosa. 
Il principio è condiviso dal Garante della privacy che, in più occasioni
 (e in linea con la Carta di Treviso del 1990), ha invitato a non 
pubblicare sui giornali i dati identificativi dei minori se non è 
essenziale per l'interesse pubblico della notizia.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Fonte "il sole 24 - ore.com"</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<guid isPermaLink="false">https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/rss/000000029</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DAL FALLIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002A"><span class="fs10lh1-5 ff1">15.1.2018<b><br></b></span><div class="imTAJustify"> <span class="fs10lh1-5 ff1">A seguito della modifica della disciplina fallimentare, il cui 
disegno di legge ha trovato l'accoglimento prima della Camera e poi del 
Senato, uno dei punti di maggiore rilievo è certamente quello che 
riguarda le S.r.l.. Secondo le fonti del Sole 24ore infatti, saranno 
circa 175.000 le S.r.l. italiane toccate dalla presente riforma.<br> Nello specifico, all' art. 14 il progetto
 di legge &nbsp;ha riformato in parte il codice civile estestendendo la &nbsp;
disciplina della denuncia dei soci al tribunale (ex art. 2409 c.c.) 
anche per le S.r.l. prive di organo di controllo e modificando l'art. 
2477 c.c., inserito nella sezione del codice riguardante 
l'amministrazione della società e dei controlli.</span></div><div class="imTAJustify">
 <span class="fs10lh1-5 ff1">A seguito della delega assegnata dal Senato al Governo, con atto n. 
2681, l'onere di dotare la struttura dell'S.r.l. di un organo di 
controllo (anche monocratico) o di un revisore, sorgerà ove la società:</span></div><ul><li><span class="fs10lh1-5 ff1"> sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</span></li><li><span class="fs10lh1-5 ff1"> controlli essa stessa una società obbligata alla revisione legale dei conti;</span></li><li><span class="fs10lh1-5 ff1"> ne abbia specificatamente previsto la nomina nell'atto costitutivo;</span></li><li><span class="fs10lh1-5 ff1">
 (obbligatoriamente) ove per due esercizi consecutivi superi anche uno
 dei nuovi limiti (e non più entrambi come nella formulazione 
pre-riforma dell'art. all'art.2477 co. 3 lett. c) c.c. ) ossia :</span></li></ul><ul><li><span class="fs10lh1-5 ff1"> 
totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 millioni di euro (e
 non più 4.400.000 euro come nella formulazione attuale);</span></li><li><span class="fs10lh1-5 ff1"> ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 millioni di euro (e non più 8.800.000 euro come nella formulazione attuale);</span></li><li><span class="fs10lh1-5 ff1"> ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10 (e non più 50 unità come nella formulazione attuale).</span></li></ul><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1"> Ma l'art. 14 non esaurisce qui la sua portata riformatrice, chiarendo ulteriormente che:</span></div><div align="justify"><ul><li><span class="fs10lh1-5 ff1">l'obbligo per l'S.r.l. di nominare il revisore (o l'organo di 
controllo) viene meno quando per tre esercizi consecutivi, la stessa, 
non superi alcuno dei tre limiti dimensionali indicati al punto 
precedente;</span></li><li><span class="fs10lh1-5 ff1">è affidato al Tribunale il compito di nominare il 
revisore (o l'organo di controllo), ove chi ne abbia interesse ovvero il
 curatore del Registro delle Imprese segnalino allo stesso che pur 
sussistendo per l'S.r.l. l'onere di cui sopra, la stessa non vi abbia 
provveduto "entro il termine in cui l'assemblea è chiamata ad approvare 
il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui ai punti precedenti"
 (art. 2477 co. 6 c.c.).</span></li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:58:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?dal-fallimento-alla-liquidazione-giudiziale-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'INPS CHIEDE INDIETRO I SOLDI DI PENSIONI CHE HA EROGATO IN PIU'?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=PENSIONI"><![CDATA[PENSIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002B"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Spetta, infatti, all'Istituto previdenziale provare la causa &nbsp;dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale &nbsp;dettati dall'art. 2697 del codice civile. In assenza delle prescritte &nbsp;ragioni che inducono l'Inps a chiedere la restituzione, un'eventuale &nbsp;pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, &nbsp;Legge 241 del 1990, ai sensi del quale &nbsp;ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione &nbsp;dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, &nbsp;tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare &nbsp;la sfera patrimoniale del destinatario. Con la sentenza n. 482 del 2017 &nbsp;la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito il principio per cui se è &nbsp;vero da un lato che'Istituto può cambiare gli importi delle pensioni che &nbsp;eroga ai cittadini in qualsiasi momento, è anche vero dall'altro, che &nbsp;lo stesso non può assolutamente chiedere i soldi che sono arrivati in &nbsp;più ai pensionati non per loro colpa. Proprio sulla responsabilità degli &nbsp;errori si incentra la sentenza. Infatti, solo nel caso sia accertato &nbsp;che l'importo maggiore di pensione sia stato erogato a causa di dolo del &nbsp;pensionato, cioè con un atto fatto di proposito per ottenere un surplus &nbsp;di pensione, l'INPS può chiedere la restituzione degli importi &nbsp;maggiori. In caso contrario nulla è dovuto in restituzione. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:57:00 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Aprilia, quando i cittadini devono sostituire il Comune: ecco i cartelli d'avviso per le buche]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=MANUTENZIONE_STRADE"><![CDATA[MANUTENZIONE STRADE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002C"><div>
	</div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">22 gennaio2018. Una situazione deprecabile a scapito di tutti gli utenti. Sperando 
che ciò possa indurre la P.A. a prendere immediati provvedimenti lo 
studio legale Avv. Tiziana Chiapponi informa che il Comune di Aprilia è 
garantito per tali eventi da una polizza assicurativa che interviene a 
ristoro dei danni subiti dagli utenti in presenza di responsabilità da 
attribuire al Comune per cattiva manutenzione stradale. Pertanto se 
siete rimasti vittima di danni dovuti alla cattiva manutenzione stradale
 da parte del Comune di Aprilia o di altri Comuni non esitate a 
prenotare la vostra sessione di colloquio presso li studio legale Avv 
Tiziana Chiapponi. Insieme potremmo valutare di intraprendere &nbsp;anche 
azioni collettive essendo l'Avvocato responsabile di Noi Consumatori 
Movimento Antiequitalia sede di Aprilia.</span></div><div>
	</div><div><b class="fs10lh1-5 ff1">Fonte: ilcorrieredellacittà.com/mews</b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:55:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ANNULLATO PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO PER DEBITI ESATTORIALI DI OLTRE 20.000,00 EURO.]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002D"><div align="justify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Altro successo dell'Avv. Tiziana Chiapponi.<br>25 gennaio
2018<br>
 A seguito della notifica da parte di Equitalia del pignoramento di 1/5 
dello stipendio fino alla concorrenza di euro 20.000,00 il contribuente 
depositava ricorso a patrocinio dell'Avv. Tiziana Chiapponi. Rigettata 
l'istanza di sospensione dal G.E. del Tribunale di Latina, il 
contribuente proponeva reclamo. All'esito di detto giudizio la sezione 
Collegiale del Tribunale di Latina 
annullava &nbsp;il pignoramento presso terzi non ritenendo provata la 
notifica delle cartelle di pagamento e, comunque, risultando evidente 
agli atti l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati.<br> In 
conseguenza di ciò il contribuente sta richiedendo la restituzione 
dell'indebito nonché il risarcimento dei danni subiti al nuovo Agente 
della Riscossione. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 15:53:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?annullato-pignoramento-dello-stipendio-per-debiti-esattoriali-di-oltre-20-000,00-euro-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INTERRUZIONE DEL PROCESSO AVENTE AD OGGETTO CARTELLE DI PAGAMENTO EQUITALIA]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002E"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il Tribunale di Roma, accogliendo le eccezioni sollevate dall'Avv. Tiziana Chiapponi &nbsp;in un giudizio avente ad oggetto cartelle esattoriali emesse da &nbsp;Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., ha INTERROTTO IL PROCESSO &nbsp;atteso che, non essendosi costituito il nuovo ente, Agenzia delle &nbsp;Entrate Riscossione, il giudizio non poteva proseguire con la vecchia &nbsp;Equitalia, la quale, vieppiù, era rappresentata da Avvocato del libero &nbsp;Foro (cosa vietata per la nuova Agenzia delle Entrate Riscossione in &nbsp;quanto ente pubblico). Starà, adesso, alla parte più diligente (chi ha &nbsp;interesse alla prosecuzione del giudizio) riassumerlo nei termini di &nbsp;legge. Tuttavia, qualora Agenzia delle Entrate Riscossione si dovesse &nbsp;costituire a mezzo di un proprio funzionario/dirigente (ex dipendente &nbsp;Equitalia) che non abbia, perciò, partecipato a concorso pubblico, la &nbsp;nuova costituzione potrebbe nuovamente essere dichiarata illegittima e, &nbsp;vieppiù, incostituzionale, così come avvenne per i "falsi dirigenti" &nbsp;dell'Agenzia delle Entrate qualche anno fa.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 15:27:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Equitalia, se difensori non sono "interni", costituzione inammissibile]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002F"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">21-11-2017 14:25 - Giurisprudenza di MeritoNel processo tributario l´Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex &nbsp;Equitalia per intenderci) non può difendersi in giudizio per il tramite &nbsp;di avvocati esterni ma deve necessariamente avvalersi dei propri &nbsp;funzionari. Ciò è quanto si evince dalla &nbsp;sentenza n.11055/01/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria &nbsp;Provinciale di Napoli (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it &nbsp;- Sezione Documenti). Secondo i giudici, &nbsp;quindi, quando il contribuente impugna una cartella di pagamento il &nbsp;concessionario (ossia l´Agenzia delle Entrate Riscossione) deve &nbsp;costituirsi in giudizio a mezzo del proprio personale interno e non con &nbsp;avvocati del libero foro. Già da una precedente &nbsp;ordinanza collegiale del 23/03/2017, sempre della I° sezione della CTP &nbsp;di Napoli, si enunciava che: "letti gli artt 1, com 2, e 11 com 1 e 2 &nbsp;Dlgs 546/92 ... rilevato che l´Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. &nbsp;si è costituita in giudizio mediante un procuratore, assegna il termine &nbsp;perentorio di 30 gg dalla notifica della presente ordinanza per la &nbsp;diretta costituzione in giudizio a mezzo propri funzionari...".<br>In &nbsp;realtà, la CTP di Napoli ha di fatto messo in pratica quanto &nbsp;letteralmente sancito dall´art. 11 del d.lgs. 546/92 in materia di &nbsp;processo tributario perché è proprio la legge a stabilirne il divieto &nbsp;per l´esattore di avvalersi di liberi professionisti nella difesa per le &nbsp;cause contro i contribuenti successive al 1° gennaio 2016. Infatti, &nbsp;l´art. 11 sopra citato, al comma 2, dispone che «l´agente della &nbsp;riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio &nbsp;direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata». Dunque, &nbsp;la posizione processuale del concessionario è del tutto parificata a &nbsp;quella dell´Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che lo stesso non &nbsp;può più avvalersi della costituzione a mezzo di un avvocato esterno.<br>Tutto &nbsp;ciò trova conferma, a maggior ragione, dal 1° luglio 2017 con il &nbsp;passaggio di consegne da Equitalia Spa al nuovo ente pubblico economico, &nbsp;Agenzia delle Entrate Riscossione, per il quale valgono le stesse &nbsp;regole dettate in precedenza per gli enti impositori. Ne &nbsp;consegue che il contribuente, in caso di costituzione irregolare da &nbsp;parte dell´Agenzia Entrate Riscossione, potrà far valere &nbsp;l´inutilizzabilità delle difese di quest´ultima e, quindi, la mancanza &nbsp;di contestazioni alle eccezioni da lui sollevate. Infatti, &nbsp;anche nelle cause contro il Fisco come in quelle civili, vale il &nbsp;principio di non contestazione previsto dall´art. 115 cpc: in pratica &nbsp;tutte le deduzioni mosse da una parte nei confronti dell´altra che non &nbsp;trovano nella difesa dell´avversario una valida risposta e prova &nbsp;contraria si considerano come "non contestate" ossia fondate e il &nbsp;giudice è tenuto a fondare su di esse la sua decisione.<br>Per &nbsp;rendere tutto più chiaro, immaginiamo, ad esempio, che un contribuente &nbsp;impugni una cartella esattoriale sostenendo di aver già pagato una parte &nbsp;della somma richiestagli dal Fisco. In caso di mancata contestazione &nbsp;oppure di costituzione irregolare (per esempio perché avvenuta per il &nbsp;tramite di avvocati esterni) il giudice potrebbe ritenere fondata &nbsp;l´eccezione di "avvenuto pagamento".<br>Il medesimo principio vale dunque anche nel caso di costituzione irregolare di una delle parti.<br>Principio &nbsp;che ne consegue per i giudici di Napoli, dunque, è che la costituzione &nbsp;in giudizio dell´esattore, effettuata per il tramite di un &nbsp;professionista esterno invece che con un funzionario interno dell´ente, è &nbsp;illegittima e determina l´inammissibilità delle difese oltre che della &nbsp;&nbsp;documentazione difensiva prodotta.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Fonte https://www.avvocatirandogurrieri.it</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 15:29:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?equitalia,-se-difensori-non-sono--interni-,-costituzione-inammissibile</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE E ISCRIZIONE A RUOLO]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000030"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">La Commissione Tributaria Regionale del Lazio sede di Latina, confermando la sentenza di primo grado &nbsp;resa dalla CTP di Latina, ha affermato il principio per cui l'Agenzia &nbsp;delle Entrate non può procedere all'iscrizione a ruolo delle residue &nbsp;somme, oltre sanzioni ed interessi, dovute dal contribuente, senza &nbsp;avergli preventivamente comunicato l'avvenuta decadenza dalla &nbsp;rateizzazione. Ciò, però, solo nel caso in cui l'ignaro contribuente &nbsp;abbia continuato a corrispondere le successive rate nei termini di &nbsp;legge.<br>Il caso: una società, a seguito di avviso bonario inviato &nbsp;dall'Agenzia delle Entrate, rateizzava il proprio debito godendo del &nbsp;beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/3. Tuttavia, a seguito del &nbsp;ritardato pagamento di una sola rata (appena 1 giorno), l'Agenzia delle &nbsp;Entrate senza nulla comunicare alla società contribuente iscriveva a &nbsp;ruolo l'intera somma residua aumentata degli interessi e delle sanzioni &nbsp;ad importo pieno. Nel frattempo l'ignara contribuente continuava a &nbsp;corrispondere le rate nelle scadenze previste. Notificata la cartella di &nbsp;pagamento, la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana &nbsp;Chiapponi, proponeva ricorso innanzi alla CTP di Latina chiedendone &nbsp;l'annullamento.<br>Una nuova vittoria per l'Avv. Tiziana Chiapponi e per i contribuenti!<br> Noi consumatori Movimento Antiequitalia : difenderci è un nostro diritto!</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 15:25:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?decadenza-dal-beneficio-della-rateizzazione-e-iscrizione-a-ruolo</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diritto minorile e responsabilità genitoriale.]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000031"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Una interessante sentenza in materia di diritto minorile e responsabilità genitoriale.<br> Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2938/2017, ha condannato un papà &nbsp;che aveva rifiutato ogni contatto con il figlio, peraltro disabile, che &nbsp;pure aveva riconosciuto, al pagamento di 100mila euro per la sofferenza &nbsp;subita dal minore a causa della totale «deprivazione della figura &nbsp;paterna». La somma è stata determinata, in via equitativa, prendendo a &nbsp;riferimento le Tabelle per liquidazione del danno non patrimoniale per &nbsp;perdita del rapporto parentale redatte dall'Osservatorio milanese</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 14:33:00 GMT</pubDate>
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			<link>https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/?una-interessante-sentenza-in-materia-di-diritto-minorile-e-responsabilita-genitoriale-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova vittoria dello studio legale Avv. Tiziana Chiapponi]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=LOCAZIONI"><![CDATA[LOCAZIONI]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000032"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Nuova vittoria dello studio legale Avv. Tiziana Chiapponi<br> A seguito della risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo e del contestuale rilascio dell'immobile &nbsp;da parte dei conduttori, il proprietario faceva rilevare l'esistenza di &nbsp;danni dovuti al cattivo uso della cosa locata. Quantificati, dunque, i &nbsp;danni, il proprietario &nbsp;promuoveva azione giudiziaria innanzi &nbsp;all'Ufficio del Giudice di Pace chiedendo la condanna dei convenuti al &nbsp;ristoro dei danni patiti. Si costituiva per i convenuti l'Avv. Tiziana &nbsp;Chiapponi la quale faceva rilevare il difetto di competenza per materia &nbsp;del G.d.p. adito in favore del Tribunale Ordinario. Si opponeva parte &nbsp;attrice la quale insisteva nella competenza del G.d.p. adito, atteso che &nbsp;trattavasi di risarcimento danni puro e semplice, in quanto "pagamento &nbsp;di una somma di denaro". Il G.d.p. dichiarava la propria incompetenza &nbsp;per materia atteso che, benché il rapporto contrattuale di locazione &nbsp;fosse terminato, comunque la richiesta di pagamento somme era collegata &nbsp;all'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte nell'ambito del &nbsp;contratto di locazione.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 14:35:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Codometri Digitali]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=NEWS"><![CDATA[NEWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Attivati &nbsp;da alcuni giorni negli sportelli di Cosenza e Udine, da lunedì 3 luglio i &nbsp;nuovi codometri digitali faranno il loro esordio negli sportelli di <strong>Roma (via Aurelia e via Cristoforo Colombo</strong>), <strong>Milano (via del Bollo e viale dell'Innovazione</strong>), <strong>Napoli (viale Kennedy e Corso Meridionale), Torino (via Alassio e via Alfieri), Bari (via Napoli e via Marin).</strong> </span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Voluti &nbsp;dal commissario straordinario della ex Equitalia, dopo un anno di &nbsp;procedura di gara e assegnazione, entro l'estate i nuovi strumenti &nbsp;digitali saranno presenti in tutti gli altri sportelli di Agenzia delle &nbsp;entrate-Riscossione.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Superata &nbsp;la fase di start up, sarà attivata una applicazione digitale con cui &nbsp;poter interagire per evitare perdite di tempo e avere un rapporto piu' &nbsp;semplice e diretto con i servizi di riscossione.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 15:40:00 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diritto accesso atti]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003C"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">E' questa la<b> vittoria ottenuta dall'avvocato Chiapponi</b>. Con le sentenze &nbsp;n.ri 685 e 713/2015 il T.A.R. Lazio, sede di Latina, ha infatti accolto &nbsp;integralmente i ricorsi presentati da due contribuenti assistiti &nbsp;dall'Avv. Tiziana Chiapponi del Foro di Latina, responsabile della sede &nbsp;Noi Consumatori - Movimento antiequitalia di Aprilia, dichiarando &nbsp;espressamente il diritto dei contribuenti stessi ad accedere agli atti &nbsp;dell'Agenzia delle Entrate che li riguardano nonché a tutti quegli atti &nbsp;che gli consentano di verificare se chi abbia sottoscritto o delegato &nbsp;alla sottoscrizione gli stessi avesse o meno la qualifica di dirigente o &nbsp;di semplice incaricato alle funzioni dirigenziali.</span></div> <div><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>La causa.</strong> I predetti ricorrenti avevano richiesto &nbsp;all'Agenzia delle Entrate una formale istanza di accesso agli atti. Una &nbsp;richiesta che era stata negata. Al diniego, è seguito un immediato &nbsp;ricorso ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Latina. I ricorsi sono stati &nbsp;accolti: il T.A.R. Lazio ha, infatti, condannato con sentenza &nbsp;provvisoriamente esecutiva l'Agenzia delle Entrate di Latina a mettere a &nbsp;disposizione dei contribuenti la documentazione richiesta entro e non &nbsp;oltre 30 giorni dalla notifica della relativa sentenza..</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">"Forza Nuova- afferma Roberto Malvezzi, esponente del parito Forza Nuova di Aprilia - applaude &nbsp;per la vittoria dei due cittadini apriliani contro l'Agenzia delle &nbsp;Entrate. " La lotta di popolo va sostenuta, e questi due cittadini sono &nbsp;stati esempio e invitiamo i cittadini a non arrendersi e fare in modo &nbsp;che si facciano rispettare i propri diritti, questa è la vera Giustizia &nbsp;quella che difende i deboli"</span><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 May 2017 16:16:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Un'altra vergogna in danno dei contribuenti.]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000033"><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Tramontata quasi. la scellerata ipotesi di prolungare &nbsp;a dieci anni tutte prescrizioni dei crediti esattoriali, grazie alla &nbsp;battaglia di Noiconsumatori ancora una volta il Governo e la maggioranza &nbsp;PD corrono in aiuto dell' Agenzia dell' Entrate - Riscossione (ex &nbsp;Equitalia) con norme palesemente ingiuste ed &nbsp;illegittime altro che &nbsp;incostituzionali . </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1"> Questa &nbsp;volta con un provvedimento discutibile, adottato dal Senato (relatore in &nbsp;commissione Sen. Bachisio Silvio Lai, in quota PD), &nbsp;è stato inserito - &nbsp;in sede di conversione in legge del D.L. n. 148/2017 - un maxi &nbsp;emendamento al testo originario: l' art. 19 octies (disposizioni in &nbsp;materia di riscossione) ovvero una norma che in sostanza modifica l'art. &nbsp;14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 &nbsp;in materia di esecuzione forzata &nbsp;nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inserendo nella &nbsp;formulazione originaria le parole: "gli enti pubblici economici e l'ente &nbsp;Agenzia delle Entrate - Riscossione" <br> Orbene se l'emendamento &nbsp;approvato al Senato dovesse essere confermato alla Camera dei Deputati - &nbsp;dove è in corso l'iter di approvazione della legge di conversione del &nbsp;D.L. n.148/2017 - &nbsp;il novellato testo art. 14 &nbsp;del D.L. 31 dicembre &nbsp;1996, n. 669 &nbsp;in materia di esecuzione forzata nei confronti delle &nbsp;pubbliche amministrazioni &nbsp;avrà il seguente tenore letterale: "Le &nbsp;amministrazioni dello Stato e GLI ENTI PUBBLICI NON ECOMINICI E L'ENTE &nbsp;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, &nbsp;completano le procedure per &nbsp;l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali &nbsp;aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme &nbsp;di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del &nbsp;titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere &nbsp;ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto"</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Fonte Angelo Pisani.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 May 2017 14:31:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Sciogliemento Equitalia]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=EQUITALIA"><![CDATA[EQUITALIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div> 	</div><div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Dal 1 Luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e nasce l'ente pubblico economico,<strong> Agenzia delle entrate-Riscossione</strong>, ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle Finanze.<br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Restano &nbsp;invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio 2017 &nbsp;i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le &nbsp;attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente &nbsp;gestione,considerato che l'Agenzia delle &nbsp;entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici &nbsp;attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><article><div><span class="fs11lh1-5 ff1"> &nbsp;</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Cambia anche il portale internet, raggiungibile all'indirizzo <i><b>www.agenziaentrateriscossione.gov.it</b></i>, dove gli utenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello virtuale:entrando nell'area riservata con le credenziali di accesso sarà possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, richiedere il servizio di <strong>alert sms-Se Mi Scordo</strong>, delegare un intermediario,visualizzare i documenti,anche quelli relativi alla definizione agevolata. Stessi servizi che possono essere utilizzati attraverso la <strong>app Equiclick</strong>, disponibile su smartphone e tablet.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Novità anche sul fronte dei social, con il nuovo canale twitter <strong>@AE_Riscossione in sostituzione di @equitalia_it </strong>che &nbsp;sarà chiuso, ma tutti i follower troveranno automaticamente casa nel &nbsp;nuovo account, mentre rimane invariato il contact center<b> 06.0101</b> che fornisce consulenza e informazioni agli utenti.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Con la nascita di <b>Agenzia delle entrate-Riscossione</b>,arrivano in tutti i 200 sportelli della vecchia Equitalia i nuovi strumenti digitali salva fila.<br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Grazie ai cosiddetti <b>codometri intelligenti</b>, &nbsp;sarà possibile comprimere i tempi di attesa, avere un servizio migliore &nbsp;e più diretto e tra poche settimane anche potersi rivolgere attraverso &nbsp;una app specifica con cui interagire allo sportello più vicino &nbsp;prenotando la visita e la fascia oraria. </span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1">Con l'aiuto di una nota diffusa dall'aAgenzia delle Entrate cerchiamo di capire quali sono le novità introdotte.</span></div></article></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 16:47:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[STOP EQUITALIA: QUANDO SI PRESCRIVONO LE CARTELLE ESATTORIALI?]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=PRESCRIZIONE"><![CDATA[PRESCRIZIONE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000034"><div> 	</div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Informa Oggi 10 maggio 2017 · </span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><b>STOP EQUITALIA: QUANDO SI PRESCRIVONO LE CARTELLE ESATTORIALI?</b><br> Avv. Tiziana Chiapponi</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">La prescrizione delle cartelle esattoriali è argomento sul quale da sempre &nbsp;si è molto discusso sia in dottrina che in giurisprudenza e che, per &nbsp;tale, ragione ha visto per anni l'alternarsi di più orientamenti &nbsp;giurisprudenziali che ne riconoscevano la prescrizione a volte in cinque &nbsp;ed altre volte in dieci anni. A tale contrasto giurisprudenziale è &nbsp;stata posta risposta con la recente sentenza n. 23397 del 17.11.2016 &nbsp;resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la quale è &nbsp;stato definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica &nbsp;Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni ecc.) si &nbsp;prescrivono nel termine breve di cinque anni, ad eccezione dei casi in &nbsp;cui il credito sia stato accertato in una sentenza passata in giudicato o &nbsp;con un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.<br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Ciò in ragione del &nbsp;fatto che la cartella di pagamento, benché non opposta, non può essere &nbsp;equiparata ad un atto sul quale è sceso il giudicato a fronte del vaglio &nbsp;di un organo giudicante (Tribunale, Giudice di Pace, Commissione &nbsp;Tributaria a seconda della competenza funzionale), ma di un semplice &nbsp;atto amministrativo che, pertanto, non può essere sottoposto allo stesso &nbsp;termine di prescrizione previsto per i titoli giudiziari definitivi &nbsp;(sentenze passate in giudicato o equipollenti).<br> Le conseguenze che &nbsp;derivano dalla mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle &nbsp;esattoriali, infatti, consiste, secondo i Giudici di P.zza Cavour, nella &nbsp;"sostanziale irretrattabilità del credito" ma non certo ad un titolo &nbsp;giudiziale.<br> Ciò sulla scorta del fatto, si legge in sentenza, che &nbsp;"non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all'azione &nbsp;esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se &nbsp;corrispondente a quello ordinario di prescrizione" l'arco temporale di &nbsp;potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire &nbsp;"certamente eccessivo e irragionevole". Si tratta chiaramente di una &nbsp;sentenza rivoluzionaria che sta letteralmente ribaltando l'esito di &nbsp;procedimenti di impugnazione di cartelle esattoriali pendenti, e che si &nbsp;prevede porterà all'annullamento di un gran numero di cartelle &nbsp;esattoriali. Infatti, in tutti questi anni l'Agente della &nbsp;Riscossione, aderendo all'orientamento giurisprudenziale opposto, che &nbsp;riconosceva la prescrizione decennale, ha orientato l'intera propria &nbsp;attività di riscossione nel rispetto del predetto termine decennale &nbsp;anziché di quello quinquennale. Ovviamente, però, l'accertamento &nbsp;dell'avvenuta prescrizione delle cartelle esattoriali non avviene in &nbsp;automatico, ma su espresso impulso del contribuente il quale, attraverso &nbsp;impugnative, opposizioni e/o ricorsi potrà chiedere al Giudice adito di &nbsp;accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale e del &nbsp;credito ivi recato chiedendone per l'effetto l'integrale annullamento. &nbsp;Pertanto, attenzione, cari lettori e contribuenti, alle notifiche di &nbsp;atti da parte dell'Agente della Riscossione perché le tempistiche di &nbsp;impugnazione sono molto brevi ( da trenta a sessanta giorni a seconda &nbsp;del tributo), trascorse inutilmente le quali, tali atti, benché recanti &nbsp;somme prescritte, riprendono vita, con la conseguenza che non sarà più &nbsp;possibile eccepirne la prescrizione prima dei successivi cinque anni.</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 15:23:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Separazioni e divorzi in Comune: ]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000035"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Non è più possibile prevedere l'assegno di mantenimento</span></div><div><div class="imTAJustify"><i class="fs10lh1-5 ff1">TAR, &nbsp;Lazio-Roma, sez. I ter, sentenza 07/07/2016 n° 7813</i></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Il TAR Lazio, con la &nbsp;sentenza 7 luglio 2016 n. 7813, dichiara illegittima e annulla la &nbsp;Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell'Interno, che aveva &nbsp;interpretato l'art. 12 della legge 162/2014 &nbsp;nel senso di consentire accordi di separazione, divorzio, o modifica &nbsp;delle condizioni innanzi all'Ufficiale dello stato civile, che &nbsp;includessero assegni periodici di mantenimento. A proporre il ricorso, due associazioni: l'AIAF - Associazione &nbsp;Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e Donna chiama &nbsp;donna - Onlus.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Secondo &nbsp;le associazioni ricorrenti, la preclusione contenuta nella &nbsp;legge ha come scopo proprio quello di tutelare i soggetti coinvolti &nbsp;nell'accordo. Il procedimento è molto semplificato, non c'è alcun &nbsp;controllo nel merito dell'accordo ed è prevista solo come facoltativa la &nbsp;presenza dell'avvocato. Al fine di evitare accordi potenzialmente &nbsp;lesivi di diritti &nbsp;fondamentali dei coniugi, l'art. 12 della legge 162/2014 aveva escluso &nbsp;qualsiasi patto "di trasferimento patrimoniale". A fronte della &nbsp;terminologia usata, che parla di "trasferimento" e non &nbsp;di qualsiasi accordo patrimoniale, era stato sollevato il quesito da &nbsp;parte delle Amministrazioni e il Ministero dell'interno, con la &nbsp;circolare n. 19/2014, &nbsp;aveva specificato che la ratio della previsione di cui all'art. 12 è di &nbsp;escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella &nbsp;redazione dell'atto di competenza dell'Ufficiale giudiziario. Pertanto, &nbsp;l'accordo contenente clausole con carattere dispositivo sul &nbsp;piano patrimoniale, come ad esempio l'uso della casa coniugale, &nbsp;l'assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i &nbsp;coniugi, non poteva essere accettato dall'Ufficiale dello stato civile. &nbsp;Tuttavia, in seguito il Ministero aveva emanato un'altra circolare, &nbsp;modificativa dell'interpretazione precedente che è andata a modificare &nbsp;l'orientamento.</span></div> <div><span class="fs10lh1-5 ff1">La &nbsp;circolare n. 6 del 24 aprile 2015 ha fornito una nuova &nbsp;interpretazione della locuzione "patti di trasferimento patrimoniale". &nbsp;L'atto specifica che l'impegno di corrispondere il mantenimento &nbsp;ha natura di disposizione negoziale che fa sorgere un rapporto di tipo &nbsp;obbligatorio non produttivo di effetti traslativi su un bene &nbsp;determinato. Per questo motivo, doveva ritenersi esclusa l'accordo di &nbsp;corresponsione dell'assegno periodico in un'unica soluzione c.d. una &nbsp;tantum.</span></div> <div><span class="fs10lh1-5 ff1">Era invece consentita la previsione di un obbligo di pagamento di una &nbsp;somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di &nbsp;separazione consensuale per l'assegno di mantenimento, sia nel caso di &nbsp;richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o di scioglimento &nbsp;del matrimonio, per l'assegno divorzile e infine, nell'ambito della &nbsp;modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già &nbsp;stabilite con revoca o revisione quantitativa dell'assegno.<br> Questo tipo di interpretazione, sarebbe illegittima e avrebbe carattere &nbsp;innovativo rispetto alla norma di legge cui fa riferimento.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Secondo quanto dedotto nel ricorso, l'interpretazione estensiva o &nbsp;manipolativa dell'art. 12 è in contrasto anche con l'art. 24 Cost., per &nbsp;violazione del diritto alla difesa di quei soggetti che, trovandosi in &nbsp;posizione di debolezza o soggezione verso il proprio coniuge o verso &nbsp;l'ambiente sociale in cui vivono, potrebbero essere costretti ad accordi &nbsp;patrimoniali lesivi dei propri interessi, in un ambito procedimento nel &nbsp;quale mancano adeguate garanzie di tutela poichè l'ufficiale di stato &nbsp;civile non può "entrare nel merito della somma consensualmente decisa, &nbsp;né della congruità della stessa". Infine, la circolare sarebbe stata emanata in violazione art. 17 &nbsp;della legge n. 400/1988 e sarebbe nulla per carenza assoluta di potere o &nbsp;eccesso di potere per incompetenza.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">L'atto idoneo a produrre effetti normativi esterni &nbsp;all'Amministrazione e innovativo dell'ordinamento giuridico è la &nbsp;circolare-regolamento che ha diversi requisiti procedurali, formali e &nbsp;sostanziali. Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando errata la &nbsp;posizione assunta al riguardo dal Ministero dell'Interno circa &nbsp;l'interpretazione della norma in esame, che invece ha portata ampia e &nbsp;omnicomprensiva. La legge comprende ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, &nbsp;siano beni ben individuati o una somma di denaro, poiché in ogni caso si &nbsp;determina un accrescimento patrimoniale nel soggetto in favore del &nbsp;quale il trasferimento è eseguito. Esso può avvenire una tantum, in un'unica soluzione, o &nbsp;mensilmente o comunque periodicamente, e tuttavia la modalità stabilita &nbsp;non vale a modificare la natura dell'operazione, che rimane sempre &nbsp;quella di trasferimento patrimoniale.</span></div> <div><span class="fs10lh1-5 ff1">La sentenza conferma, inoltre che la previsione di cui all'art. &nbsp;12 è conforme alla ratio che consente il ricorso alla procedura &nbsp;semplificata di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni &nbsp;dell'una o dell'altro, che è quella di agevolare l'iter per pervenire a &nbsp;tale risultato, ma solo in presenza di condizioni che non danneggino i &nbsp;soggetti deboli.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 15:18:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Figli fuori corso? Mantenimento va revocato]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=FAMIGLIA"><![CDATA[FAMIGLIA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000037"><span class="fs11lh1-5 ff1">Cassazione Civile, &nbsp;sez. I, sentenza 01/02/2016 n° 1858</span><div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">La &nbsp;Cassazione Civile - &nbsp;con la sentenza n. 1858 dell'1 febbraio 2016 - affronta ancora il tema &nbsp;del mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente &nbsp;autosufficienti. Diverse sono le fattispecie trattate dai Tribunali, e &nbsp;la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato alcuni principi &nbsp;generali che sono stati ritenuti applicabili al caso in questione. Nel &nbsp;caso di specie si trattava di due studenti universitari, &nbsp;conviventi con il padre, nei confronti dei quali era la madre a versare &nbsp;il mantenimento. &nbsp;La donna si era rivolta al tribunale di Napoli per la &nbsp;modifica delle &nbsp;condizioni di divorzio chiedendo la revoca dell'assegno, ma il tribunale &nbsp;l'aveva respinta confermando le condizioni pattuite con ordine di &nbsp;versamento direttamente ai due figli maggiorenni.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">La Corte d'Appello aveva invece accolto il reclamo, revocando il contributo in favore dei figli. </span></div> <div><span class="fs11lh1-5 ff1">In entrambi i giudizi, il padre era rimasto contumace ma contro il provvedimento di revoca, ricorreva in Cassazione.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale napoletana. </span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5 ff1">La &nbsp;giurisprudenza ormai consolidata considera terminato il dovere di &nbsp;mantenimento dei figli maggiorenni se il genitore obbligato dimostra che &nbsp;gli stessi abbiano raggiunto l'autosufficienza economica. Quando il &nbsp;figlio studente, per sua ingiustificata inerzia non provvede a terminare &nbsp;gli studi, perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori &nbsp;(Cass. Civ. n. 8954/2010 Cass. Civ. ord. n. 7970/2013 e Cass. Civ. n. &nbsp;4555/2012). Secondo i giudici, i &nbsp;genitori avevano dato ai figli l'opportunità di frequentare &nbsp;l'Università, dalla quale gli stessi non avevano saputo trarre profitto. &nbsp;Uno di loro, aveva dato solo quattro esami in tre anni, l'altro era &nbsp;fuori corso per la quarta volta e aveva superato meno della metà degli &nbsp;esami complessivi. Inoltre, dalle note dell'Agenzia delle Entrate erano &nbsp;emersi redditi da lavoro dei due figli già da qualche anno.</span></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 15:16:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[TASSA SUI RIFIUTI: ]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=AMA"><![CDATA[AMA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000038"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">TASSA SUI RIFIUTI: </span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">ARRIVANO I RIMBORSI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI ITALIANI. <br></span></div> &nbsp;<div><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rimane, comunque, chiosa la Cgia il nodo degli interessi. "Andrà capito" - &nbsp;infatti - conclude il comunicato - chi dovrà restituire gli interessi &nbsp;maturati su questi prelievi operati dai gestori del servizio di igiene &nbsp;urbana e che i cittadini italiani sono stati costretti a pagare". </span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Non &nbsp;può applicarsi l'Iva alla tariffa di igiene ambientale. &nbsp;Così le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiuso l'annosa questione &nbsp;dell'imposta sul valore aggiunto sulla Tia dichiarandone l'illegittimità &nbsp;con la sentenza n. 5078/2016 depositata ieri (qui sotto allegata). &nbsp;Rafforzando un principio già da tempo consolidato nella sezione &nbsp;tributaria, gli Ermellini hanno respinto, nel caso di specie, il ricorso &nbsp;della società Veritas Spa avverso la sentenza che disponeva il rimborso &nbsp;a un cittadino della somma di euro 67,36 per l'Iva applicata alla Tia. &nbsp;In sostanza, si legge in sentenza, che la tariffa per lo smaltimento &nbsp;dei rifiuti solidi urbani (cfr. art. 49, d.lgs. n. 22/1997), non può &nbsp;essere assoggettata ad Iva in quanto ha natura tributaria, mentre &nbsp;l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire la capacità contributiva &nbsp;che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un &nbsp;corrispettivo, in linea con la previsione ex art. 3 d.p.r. n. 633/1972, &nbsp;non quando si paga un'imposta, anche se destinata a finanziare un &nbsp;servizio da cui trae benefici lo stesso contribuente. In altre parole, &nbsp;la Tia è una tassa e dunque non si applica l'Iva, &nbsp;che la Veritas dovrà restituire ai cittadini. Ma la sentenza obbliga, di &nbsp;fatto, tutti i gestori dei servizi ambientali a restituire le somme &nbsp;sottratte ai clienti. Secondo un recente calcolo, spiega la Cgia di &nbsp;Mestre in un &nbsp;comunicato stampa, il Fisco dovrà rimborsare circa un miliardo di euro a &nbsp;milioni di famiglie che hanno pagato l'Iva sulla Tia a partire dalla &nbsp;sua istituzione nel 1999.</span></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5 ff1">Si parla di cifre modeste prese singolarmente (il rimborso della &nbsp;sentenza è ad esempio di poco più di 67 euro) ma che messe insieme &nbsp;formano una cifra enorme che riguarda tutti gli italiani che hanno &nbsp;pagato il servizio di igiene urbana attraverso la Tia, prosegue &nbsp;l'associazione degli artigiani. Fatta eccezione per le imprese che &nbsp;invece hanno potuto detrarla in questi anni e che quindi dovrebbero &nbsp;essere escluse dai rimborsi. Rimborsi che dovrebbero avvenire anche automaticamente, evitando &nbsp;contenziosi, restituendo, magari, direttamente, le somme indebitamente &nbsp;pagate nelle bollette.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rimane, comunque, chiosa la Cgia il nodo degli interessi. "Andrà capito" - &nbsp;infatti - conclude il comunicato - chi dovrà restituire gli interessi &nbsp;maturati su questi prelievi operati dai gestori del servizio di igiene &nbsp;urbana e che i cittadini italiani sono stati costretti a pagare". <br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">fonte studiocataldi</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 15:13:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Agenzia delle entrate: il contribuente ha diritto ad accedere agli atti.]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000039"><span class="fs10lh1-5 ff1"><strong>Agenzia delle entrate: il contribuente ha diritto ad accedere agli atti.</strong><br></span><div><span class="fs10lh1-5 ff1">E' questa la vittoria ottenuta dall'avvocato Chiapponi. &nbsp;Con le sentenze &nbsp;n.ri 685 e 713/2015 il T.A.R. Lazio, sede di Latina, &nbsp;ha infatti accolto integralmente i ricorsi presentati da due &nbsp;contribuenti assistiti dall'Avv.Tiziana Chiapponi del Foro di Latina, &nbsp;responsabile della sede Noi Consumatori - Movimento antiequitalia di &nbsp;Aprilia, dichiarando espressamente il diritto dei contribuenti stessi ad &nbsp;accedere agli atti dell'Agenzia delle Entrate che li riguardano nonché a &nbsp;tutti quegli atti che gli consentano di verificare se chi abbia &nbsp;sottoscritto o delegato alla sottoscrizione gli stessi avesse o meno la &nbsp;qualifica di dirigente o di semplice incaricato alle funzioni &nbsp;dirigenziali.La causa. &nbsp;I predetti ricorrenti avevano richiesto all'Agenzia delle Entrate una &nbsp;formale istanza di accesso agli atti. Una richiesta che era stata &nbsp;negata. Al diniego, è seguito un immediato ricorso ricorso al T.A.R. &nbsp;Lazio, sede di Latina. I ricorsi sono stati &nbsp;accolti: il T.A.R. Lazio &nbsp;ha, infatti, condannato con sentenza provvisoriamente esecutiva &nbsp;l'Agenzia delle Entrate di Latina a mettere a disposizione dei &nbsp;contribuenti la documentazione richiesta entro e non &nbsp;oltre 30 giorni &nbsp;dalla notifica della relativa sentenza.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 15:09:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Fan Page 9.11.2015 Latina]]></title>
			<author><![CDATA[Tiziana Chiapponi]]></author>
			<category domain="https://www.avvocatochiapponitiziana.it/blog/index.php?category=SENTENZE"><![CDATA[SENTENZE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003A"><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il &nbsp;T.A.R. Lazio sede di Latina ha condannato con &nbsp;sentenza provvisoriamente esecutiva l'Agenzia delle Entrate di Latina a &nbsp;mettere a disposizione dei contribuenti la documentazione richiesta &nbsp;entro e non oltre 30 giorni. Con sentenze &nbsp;n.ri 685 e 713/2015 il T.A.R. Lazio, sede di Latina, ha accolto &nbsp;integralmente i ricorsi presentati da due contribuenti assistiti dall'Avv. Tiziana Chiapponi del Foro di Latina, &nbsp;dichiarando &nbsp;espressamente il diritto dei contribuenti stessi ad &nbsp;accedere agli atti dell'Agenzia delle Entrate che li riguardano nonché a &nbsp;tutti quegli atti che gli consentano di verificare se chi abbia &nbsp;sottoscritto e/o delegato alla sottoscrizione gli stessi avesse o meno &nbsp;la qualifica di dirigente o di semplice incaricato alle funzioni &nbsp;dirigenziali.</span></div> <div><span class="fs10lh1-5 ff1">A &nbsp;seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.37/2015, &nbsp;infatti, i predetti ricorrenti hanno provveduto a depositare presso &nbsp;l'Agenzia delle Entrate, sede di Latina, formale istanza di accesso agli &nbsp;atti chiedendo di avere copia degli avvisi di accertamento che li &nbsp;vedevano come destinatari unitamente alle pertinenti relate di notifica &nbsp;nonché di potere accedere agli atti dell'Agenzia dell'Entrate al fine di &nbsp;verificare se chi aveva sottoscritto e/o era stato delegato alla &nbsp;sottoscrizione dei relativi atti avesse la qualifica di dirigente o &nbsp;fosse semplice incaricato di funzioni dirigenziali.A fronte di tale &nbsp;legittima richiesta dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate di Latina &nbsp;rigettava l'istanza impedendo di fatto ai contribuenti di accedere ai &nbsp;relativi atti sostenendo la mancanza dell'interesse attuale e concreto &nbsp;dei predetti ricorrenti ad avere copia della prefata documentazione &nbsp;nonché la definitività dei titoli ( avvisi di accertamento / cartelle di &nbsp;&nbsp;pagamento) cui gli atti si riferivano. Avverso tale illegittimo &nbsp;diniego gli istanti proponevano a mezzo <b>dell'Avv. Tiziana Chiapponi </b> tempestivo ricorso innanzi al T.A.R. Lazio sede di Latina che si è &nbsp;definito con il totale accoglimento di entrambi i ricorsi. </span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1">Il &nbsp;T.A.R. Lazio sede di Latina ha, infatti, condannato con sentenza &nbsp;provvisoriamente esecutiva l'Agenzia delle Entrate di Latina a mettere a &nbsp;disposizione dei contribuenti la documentazione richiesta entro e non &nbsp;oltre 30 giorni dalla notifica della relativa sentenza, stabilendo &nbsp;espressamente che decorso inutilmente tale termine l'Agenzia delle &nbsp;Entrate di Latina potrà essere obbligata ad eseguire la sentenza &nbsp;attraverso un Commissario ad acta nominato dal Tar Lazio al fine di &nbsp;provvedere all'esecuzione della decisione, condannando vieppiù l'Ente al &nbsp;pagamento in favore dei contribuenti alle spese e compensi per &nbsp;l'attività legale espletata.<br>A sostegno della propria decisione il Collegio giudicante osservava come non si possa <strong><em>"seriamente &nbsp;dubitare della legittimazione dell'interesse del ricorrente ad ottenere &nbsp;l'ostensione, quale destinatario della pretesa impositiva"</em></strong> &nbsp;atteso che il diritto di accesso agli atti deve considerarsi &nbsp;assolutamente autonomo ed indipendente dalla proposizione di un'azione &nbsp;giudiziale rispetto alla pretesa impositiva con la conseguenza che <strong><em>"il &nbsp;rimedio speciale previsto a tutela del diritto di &nbsp;accesso deve &nbsp;ritenersi consentito anche se l'interessato non possa più agire, o non &nbsp;possa ancora agire, in sede giurisdizionale"</em></strong>. Attraverso la &nbsp;tutela giurisdizionale del diritto di accesso agli atti sono, infatti, &nbsp;assicurate all'amministrato la trasparenza ed imparzialità della &nbsp;Pubblica Amministrazione, con esclusione di qualsivoglia potere in capo &nbsp;all'Angezia delle Entrate di valutazione e/o sindacato in merito alla &nbsp;richiesta del contribuente sotto il profilo della meritevolezza &nbsp;soggettiva e sulle scelte difensive eventualmente operate dal privato. &nbsp;Una grande vittoria per tutti i contribuenti che costringerà certamente &nbsp;l'Agenzia delle Entrate di Latina a gestire diversamente le innumerevoli &nbsp;istanze di accesso agli atti pervenute presso i relativi uffici che &nbsp;troppo spesso si sono conclusi con una ingiustificata reiezione &nbsp;dell'istanza stessa. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 15:06:00 GMT</pubDate>
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